Regolamento Organico (Bastone)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. – Emanazioni
1) Il presente Regolamento Organico è stato emanato dal Direttivo Nazionale in attuazione di quanto previsto nell’Art.23 dello Statuto dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano, valevole dal 24/09/2013.

2) Il Regolamento Organico può essere modificato solo con delibera del Direttivo Nazionale.

3) Le eventuali modifiche al Regolamento Organico sono sottoposte all’approvazione del Direttivo Nazionale; Saranno valutati in base ai principi di lealtà sportiva, e allo spirito dello sport del “BASTONE SICILIANO”.

TITOLO II
SOCIETA’ SPORTIVE

Art. 2 – Le Società e le Associazioni Sportive

1) Possono essere affiliate all’Associazione Nazionale Bastone Siciliano, a condizione che le loro domande di affiliazione, redatte sugli appositi modelli e sottoscritte dal legale Rappresentante, siano approvate dal Direttivo Nazionale e da eventuale Organo Sportivo Nazionale e Internazionale a cui l’Associazione Nazionale Bastone Siciliano è affiliata, e risultino conformi ai dettami delle normative C.I.O. e C.O.N.I.. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche formalmente costituite che intendono praticare Lo sport del “Bastone Siciliano” e che:

a) siano disciplinate da uno Statuto Sociale e da Regolamenti interni ispirati al principio di reale democrazia e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive del CONI e dello Statuto dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano;

b) siano rette da un Consiglio Direttivo eletto, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni, dall’Assemblea dei Soci oppure, per i Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, nominato dalle competenti Autorità;

c) non abbiano finalità di lucro;

d) siano costituite nel rispetto dell’Art. 90 della Legge 2892, così come modificato dalla Legge 1284;

e) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive e che rispetti le leggi igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra legge vigente. Inoltre, l’impianto deve essere posto alla distanza stradale di almeno 400 metri da quello della Società Sportiva più vicina affiliata per lo stesso Settore. Casi eccezionali possono essere autorizzati dal Direttivo Nazionale qualora ci sia accordo tra le Società Sportive interessate o se trattasi di impianto messo a disposizione da Enti locali o Scuole pubbliche;

f) si avvalgano dell’opera di un Insegnante Tecnico qualificato dall’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e riconosciuto dagli Organi Sportivi Nazionali e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti;

g) versino le prescritte quote fissate annualmente dall’ Associazione Nazionale Bastone Siciliano.

2) Le Società e le Associazioni Sportive di cui al Punto 1) del presente Articolo – che di seguito verranno indicate come Società Sportive – sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi del Consiglio Nazionale del CONI, o per delega, da un Organo Sportivo Nazionale a cui l’Associazione Nazionale Bastone Siciliano risulta affiliata. Lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche devono essere sottoposti all’approvazione della Giunta Nazionale del CONI, o per delega, da un Organismo Sportivo Nazionale a cui l’Associazione Nazionale Bastone Siciliano risulta affiliata.

3) I Gruppi Sportivi Militari rappresentati nel Comitato Sportivo Militare per potersi affilare all’Associazione Nazionale Bastone Siciliano devono risultare firmatari dell’apposita convenzione con un Organo Sportivo Nazionale, anche in deroga ai requisiti di cui al precedente Punto 1).

4) Qualora sia scelta la forma della Società per Azioni o della Società a responsabilità limitata, è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto Sociale e nell’Atto Costitutivo Sociale l’assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili, al netto della riserva legale, per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.

5) Per il riconoscimento, ai fini sportivi, delle Società Sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto e ai Regolamenti dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano.

6) E’ istituito presso la Segreteria dell’Associazione, l’Albo delle Società Sportive dove vengono iscritte le Società Sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI e dagli Organi Sportivi Nazionali a cui risulta affiliata l’Associazione Nazionale Bastone Siciliano, con l’indicazione della data di riconoscimento e del numero codice.

7) Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell’affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento. Sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delibera il Direttivo Nazionale e/o l’Organo Sportivo Nazionale di riferimento.

8) Le domande di affiliazione e di tesseramento possono essere presentate nel corso di tutto l’anno solare. Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° Gennaio.

9) La domanda di affiliazione deve essere diretta al Direttivo Nazionale che la invierà presso l’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, che deve esprimere il proprio motivato parere e deve essere redatta su appositi Modelli da richiedere alla Segreteria Nazionale. La domanda deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante, il quale deve contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l’assoggettamento della Società Sportiva affiliata e dei suoi Soci al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria secondo quanto previsto in proposito nello Statuto dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale Sportivo di riferimento e nel Regolamento di Giustizia Sportiva e deve essere corredata dei seguenti documenti anch’essi sottoscritti dal legale Rappresentante:

a) Atto Costitutivo e Statuto Sociale;

b) elenco dei Dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell’Assemblea che ha proceduto all’elezione dei medesimi;

c) ricevute comprovanti l’avvenuto versamento delle quote di affiliazione,di tesseramento;

d) elenco nominativo dei Soci;

e) descrizione dell’impianto e delle attrezzature a disposizione.

10) Ogni anno, entro il termine previsto nel precedente Punto 8), le Società e le Associazioni Sportive già affiliate devono presentare al Direttivo Nazionale che invierà all’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, domanda di riaffiliazione, secondo le procedure previste, corredata dei documenti indicati al precedente Punto 9), sub Lettere b), c) e d).

Art. 3. – Adempimenti

1) Ogni modifica alla denominazione sociale o allo Statuto Sociale deve essere comunicata entro trenta giorni dalla delibera al Direttivo Nazionale e/o all’Organo Sportivo Nazionale di riferimento per l’approvazione, unitamente al nuovo testo dello Statuto e al verbale dell’Assemblea Straordinaria dei Soci che ha approvato la modifica. Le modifiche alla denominazione sociale devono essere comunicate al CONI, che provvederà all’aggiornamento dei dati nell’ambito del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

2) Devono, inoltre, essere comunicate entro trenta giorni al Direttivo Nazionale e/o all’Organo Sportivo Nazionale di riferimento tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inviato con la domanda di affiliazione o riaffiliazione.

3) Copia della convocazione dell’Assemblea dei Soci elettiva deve essere inviata al Direttivo Nazionale e/o all’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, per l’eventuale designazione di un osservatore. Inoltre, copia del verbale dell’Assemblea dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo deve essere depositata presso il Direttivo Nazionale entro trenta giorni dallo svolgimento.

Art. 4. – Diritti e doveri delle Società Sportive

1) Le Società Sportive hanno diritto:

a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

b) di partecipare all’attività sportiva secondo i programmi e le norme del Direttivo Nazionale e/o all’Organo Sportivo Nazionale di riferimento;

c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dal Direttivo Nazionale e/o all’Organo Sportivo Nazionale di riferimento.

2) Le Società Sportive sono tenute a:

a) osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti dell’Associazione Nazionale di Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi;

b) adempiere agli obblighi di carattere economico;

c) mettere a disposizione dell’Associazione Nazionale di Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali o Regionali;

d) vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative alla pratica di metodi dopanti e all’uso di sostanze proibite;

e) tesserare tutti i propri Atleti dopo averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista
nelle norme sanitarie in vigore;

f) curare l’immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti nei confronti dei propri associati;

g) favorire le operazioni di ispezione e di controllo disposte dal Direttivo Nazionale e all’Organo Sportivo Nazionale di riferimento;

h) assicurare ai propri Associati la più ampia assistenza tecnica e morale;

i) far seguire in gara i propri Atleti da un Insegnante Tecnico qualificato;

l) corrispondere con il Direttivo Nazionale, con gli Organi Centrali e con gli Uffici dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento esclusivamente tramite la Segreteria Nazionale.

3) Le Società Sportive sono soggette all’ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.

4) Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dal Direttivo Nazionale e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.

Art. 5. – Cessazione

1) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte dell’Ente Sportivo Nazionale per:

a) recesso;

b) scioglimento deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci;

c) mancato rinnovo dell’affiliazione;

d) revoca dell’affiliazione da parte del Direttivo Nazionale e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento per la perdita di uno dei requisiti previsti nel Punto 1) dell’Art. 2;

e) sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, accertate dagli Organi di Giustizia Sportiva e dagli stessi comminata.

2) In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento ed agli altri Affiliati o Tesserati. La cessazione di appartenenza all’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento comporta la perdita di ogni diritto nei
confronti di questa.

3) In caso di revoca o diniego dell’affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell’Art. 7, Punto 5), Lettera n) dello Statuto del CONI, che si pronuncerà previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Art. 6. – Fusione

1) La fusione tra due o più Società Sportive affiliate, purché non aventi posizioni debitorie nei confronti dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento e appartenenti alla stessa Provincia, può avvenire:

a) mediante la costituzione di una Società Sportiva nuova distinta dalle precedenti;

b) mediante l’incorporazione in una Società Sportiva di tutte le altre. Nel caso sub a) l’anzianità – a tutti i fini statutari – decorre dalla data di delibera di riconoscimento adottata dalla Direzione Nazionale e, pertanto, i punteggi acquisiti in precedenza dalle singole Società Sportive interessate non possono essere utilizzati. Nel caso sub b) l’anzianità – a tutti i fini statutari – resta quella della Società Sportiva incorporante. Ai punti di quest’ultima, non possono essere sommati quelli delle singole Società Sportive incorporate. Le fusioni devono essere comunicate al CONI, che provvederà all’aggiornamento dei dati nell’ambito del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

2) Il vincolo sociale degli Atleti appartenenti alle Società Sportive che hanno partecipato alla fusione si trasferisce alla Società Sportiva incorporante o a quella nata dalla fusione fino alla naturale scadenza del vincolo in essere.

3) La partecipazione alla fusione non è consentita alle Società Sportive sottoposte a sanzione disciplinare in corso di esecuzione.

TITOLO III
I TESSERATI

Art. 7. – I Tesserati

1) Le Persone fisiche che possono far parte dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento sono:

a) gli Atleti;

b) gli Insegnanti Tecnici;

c) gli Ufficiali di Gara;

d) i Dirigenti Sociali;

e) i Soci delle Società Sportive;

f) i Dirigenti Nazionali;

g) gli Onorari ed i Benemeriti.

2) Il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere a), d) ed e) è valido dal momento dell’accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera f) è valido dal momento dell’elezione o della nomina; il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere b) e c) è valido dall’atto dell’iscrizione nei relativi ruoli Nazionali; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera g) è valido rispettivamente dall’atto della proclamazione o della nomina. La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell’anno in corso, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.

3) Il tesseramento è valido per l’intero anno solare.

4) Il tesseramento cessa:

a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha
determinato il tesseramento;

b) per il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi
dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di
riferimento;

c) nei casi previsti nell’Art. 5 del presente Regolamento.

Art. 8. – Diritti e doveri dei Tesserati

1) I Tesserati hanno diritto di:

a) partecipare all’attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;

b) indossare la divisa dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, osservando le disposizioni emanate dal Direttivo Nazionale e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento in materia;

c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano;

d) partecipare alle Assemblee se sono stati eletti Presidenti Sociali o Rappresentanti degli Atleti o Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici.

2) Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l’elettorato attivo e passivo.

3) I Tesserati sono soggetti all’ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia Sportiva, il Regolamento Antidoping ed i Regolamenti Tecnici, nonché il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI ed ogni altro Regolamento o disposizione emanata dagli Organi Sportivi Nazionali di riferimento e dal Direttivo Nazionale.

4) Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 9. – I Dirigenti
1) Fanno parte del dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento in qualità di Dirigenti:

a) i Dirigenti centrali;

b) i Dirigenti periferici;

c) i Dirigenti Sociali.

Dirigenti centrali sono gli eletti dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e /o dall’Organo Sportivo di riferimento e i nominati ad una carica nazionale.

Dirigenti periferici sono gli eletti dall’Assemblea Regionale e i nominati ad una carica regionale o provinciale.

Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica sociale.

2) La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto dell’Associazione
Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento comporta la immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta.

3) I Dirigenti Nazionali centrali e periferici fanno parte dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento dal momento dell’elezione o della nomina.

4) I Dirigenti Sociali fanno parte del dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento dal momento dell’accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della loro Società Sportiva.

Art. 10. – Medaglia d’Onore al Merito Sportivo

1) La “Medaglia d’Onore al Merito Sportivo” è istituita allo scopo di premiare con un’attestazione onorifica le Società Sportive e le Persone che, con rettitudine morale e con disinteressato impegno, abbiano notevolmente contribuito alla diffusione della disciplina dello sport del “Bastone Siciliano”.

2) Il Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano, può conferire, ogni quadriennio, le “Medaglie d’Onore al Merito Sportivo” alle Società Sportive e alle Persone che abbiano acquisito eccezionali benemerenze.

3) Le “Medaglie d’Onore al Merito Sportivo” sono accompagnate da un diploma e, per le Persone, da una tessera speciale e da un distintivo d’oro.

4) La Medaglia d’Onore al Merito Sportivo può essere conferita una sola volta alla stessa Società Sportiva o Persona.

Art. 11. – Il Tricolore d’Oro

1) Il Tricolore d’Oro è istituito allo scopo di premiare con una attestazione onorifica gli Insegnanti Tecnici che abbiano notevolmente contribuito alla diffusione dello sport del Bastone Siciliano e/o abbiano conseguito con i loro Atleti risultati di livello internazionale.

2) Il Tricolore d’Oro è conferito dal Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano.

3) Il Tricolore d’Oro è accompagnato da un diploma, da una tessera speciale e da un distintivo d’oro.

4) Il Tricolore d’Oro costituisce titolo preferenziale in tutti i concorsi e le graduatorie di merito.

5) Il Tricolore d’Oro può essere conferito una sola volta allo stesso Insegnante Tecnico.

TITOLO IV
LE ASSEMBLEE

Art. 12. – Norme generali

1) La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali e Regionali,
ordinarie e straordinarie, sono regolate dallo Statuto dell’Associazione Nazionale
Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento.

Art. 13. – Assemblee Nazionali

1) Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva deve essere pubblicato l’elenco delle Società Sportive aventi diritto di voto, e la data, l’ora, il luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea indetta dal Direttivo Nazionale.

2) L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere inviato agli aventi diritto, a mezzo cartolina raccomandata, almeno venti giorni prima della data fissata.

3) Nelle Assemblee Nazionali straordinarie, che si svolgono nell’arco dello stesso quadriennio olimpico, le Società Sportive hanno diritto di voto, purché abbiano mantenuto continuità di riaffiliazione.

L’elenco degli aventi diritto al voto sarà integrato con le Società Sportive che abbiano nel frattempo acquisito il diritto al voto secondo quanto previsto dall’ Art. 9 dello Statuto dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano.

Art. 14. – Ricorso avverso l’errata od omessa attribuzione dei voti

1) Le Società Sportive affiliate possono avanzare ricorso alla Commissione Sportiva d’Appello avverso i dati risultanti dalla classifica ufficiale per omessa indicazione della Società affiliata.

2) Il ricorso può essere proposto anche da parte di chiunque vi abbia interesse.

3) Il ricorso, con l’indicazione scritta dei motivi, deve essere presentato presso la Segreteria Nazionale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre trenta giorni prima della data di celebrazione dell’Assemblea con atto sottoscritto dal Presidente della Società Sportiva o da chi è legittimato a sostituirlo.

4) Il ricorso deve essere contestualmente notificato alle Società Sportive eventualmente interessate.

5) Il termine per le controdeduzioni delle Società Sportive interessate è di cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

6) I ricorsi sono esaminati e decisi dalla Commissione Sportiva d’Appello entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso; in base alle decisioni adottate la Commissione compila una nota di emendamento dell’elenco ufficiale dei votanti, con l’indicazione delle variazioni e dei reclami respinti.

7) La nota è trasmessa agli interessati con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento e tramite e-mail.

8) Le decisioni adottate dalla Commissione Sportiva d’Appello sono definitive.

Art. 15. – Commissione Verifica Poteri

1) La Commissione Verifica Poteri, organo permanente dell’Assemblea, è nominata dal Direttivo Nazionale.

2) La Commissione è composta di un Presidente e di due membri.

3) La Commissione dura in carica fino all’esaurimento delle funzioni demandatele.

4) Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri i candidati alle cariche
Nazionali.

5) I compiti della Commissione sono:

a) controllare l’identità dei rappresentanti delle Società Sportive, presenti di persona o per
delega;

b) accertare la validità delle deleghe;

c) controllare l’identità dei rappresentanti degli Atleti o degli Insegnanti Tecnici;

d) controllare l’identità degli Ufficiali di Gara;

e) risolvere, assunte in via d’urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l’esercizio del diritto di voto.

6) Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale dal quale devono risultare:

a) il numero delle Società Sportive rappresentate in Assemblea;

b) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici;

c) il numero degli Ufficiali di Gara.

Le Società Sportive partecipano aventi diritto di voto partecipano all’Assemblea con:

a) Il Presidente Sociale;

b) Il Rappresentante degli Atleti;

c) Il Rappresentante degli Insegnanti Tecnici.

Ai Rappresentanti delle Società Sportive affiliate, degli Atleti, degli Insegnanti Tecnici e tutta la classe degli Ufficiali di Gara, è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultano tesserati. Il Rappresentante degli Atleti e quello degli Insegnanti Tecnici vengono eletti in occasione delle Assemblee Sociali elettive delle rispettive Società Sportive. I Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici eletti nelle rispettive assemblee di categoria, devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

Gli Ufficiali di Gara devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe. Il Presidente Sociale, in sua assenza, può delegare il Vice Presidente Sociale.

Ogni Società Sportiva, in qualità di Socio dell’A.N.B.S., può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro Socio (Società Sportiva) purché munito di delega scritta. Ogni Socio non può essere portatore di più di una delega, secondo quanto previsto dall’ Art. 14 dello Statuto dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano.
Arti. 16. – Commissione Scrutinio

1) La Commissione Scrutinio, Organo permanente dell’Assemblea, è nominata dal Direttivo Nazionale.

2) La Commissione è composta di un Presidente e di due membri.

3) La Commissione dura in carica fino all’esaurimento delle funzioni demandatele.

4) Non possono far parte della Commissione Scrutinio i candidati alle cariche Nazionali ed i componenti della Commissione Verifica Poteri.

5) I compiti della Commissione sono:

a) provvedere allo scrutinio nelle votazioni;

b) redigere un verbale dal quale devono risultare i voti attribuiti a ciascun candidato.

Art. 17. – Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità

1) Coloro che intendono concorrere alle cariche Nazionali devono porre la propria formale candidatura quaranta giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea Nazionale.

2) Scaduti i termini prescritti, il Segretario Nazionale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.

3) Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette mediante affissione presso gli Uffici Nazionali e tramite pubblicazioni telematiche.

4) Analoghe procedure devono essere eseguite a cura dei Comitati Regionali nei casi di elezioni a cariche periferiche.

5) Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

L’eleggibilità dei candidati a tutte le cariche nazionali è verificata dalla Segreteria Nazionale.

Avverso le decisioni della Segreteria Nazionale è ammesso il ricorso, entro cinque giorni, alla Commissione Sportiva d’Appello. La Commissione Sportiva d’Appello decide entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 18. – Modalità di svolgimento dell’Assemblea

1) All’ora indicata nell’atto di convocazione per la costituzione dell’Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri esamina la validità delle deleghe di tutti i Rappresentanti presenti fino a quel momento ed accerta se si sia costituita la maggioranza prevista come dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento.

2) In caso affermativo, passa a redigere il verbale di cui all’Art. 15 del presente Regolamento; in caso negativo attende che si presentino tutti i rappresentanti all’ora esatta indicata nell’atto di convocazione per la costituzione dell’Assemblea in seconda convocazione.

3) Il Presidente Nazionale, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, procede all’apertura dell’Assemblea Nazionale. Successivamente, invita l’Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vicepresidente che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente Nazionale, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario. Segretario dell’Assemblea è il Segretario Nazionale della dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale
di riferimento.

4) Il Presidente dell’Assemblea:

a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all’ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;

b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l’Assemblea. Sono considerate norme regolanti l’Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell’atto di convocazione;

c) regola l’ordine e la durata degli interventi, con l’obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;

d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento.

e) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive a seguito di verbale della Commissione Scrutinio;

f) dichiara chiusa l’Assemblea esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno;

g) controlla e convalida la rispondente stesura del verbale dell’Assemblea e di tutti gli atti ad esso relativi, firmandoli unitamente al Segretario dell’Assemblea.

Art. 19. – Verbale dell’Assemblea

1) Il verbale dell’Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

2) Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario Generale, è redatto, entro dieci giorni, in duplice copia, una delle quali conservata presso la Segreteria Nazionale e l’altra trasmessa all’Organo Sportivo Nazionale di riferimento.

3) Ciascun partecipante avente diritto di voto all’Assemblea Nazionale ed ogni Rappresentante di Società Sportiva ha facoltà di prendere visione della copia del verbale presso la Segreteria Nazionale.
Art. 20. – Ricorso avverso la validità dell’Assemblea Nazionale

Avverso la validità dell’Assemblea Nazionale è ammesso ricorso da proporsi alla Commissione Sportiva d’Appello da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari, a pena di inammissibilità, entro e non oltre venti giorni dallo svolgimento dell’Assemblea stessa ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale.

La Commissione Sportiva d’Appello decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

TITOLO V
STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA NAZIONALE

Art. 21. – Norme generali

1) La costituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti degli Organi del dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento e delle Strutture Territoriali sono regolati dallo Statuto Nazionale.

2) La struttura tecnico-organizzativa dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano comprende:

a) Il Centro Tecnico Nazionale;

b) La Direzione Nazionale Tecnica;

c) La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici;

d) La Commissione Nazionale Gare;

e) La Commissione Nazionale Arbitri;

f) La Commissione Nazionale Presidenti di Giuria;

g) La Commissione Nazionale Azzurri;

h) La Commissione Nazionale Atleti;

i) La Commissione Nazionale Diversamente Abili;

j) La Commissione Nazionale Medica;

k) La Commissione Nazionale Attività Giovanile;

l) La Commissione Nazionale Scuola e Promozione;

m) Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara;

n) Il Commissario Tecnico Regionale;

o) I Centri Tecnici Regionali;

3) Tutti gli incarichi previsti nella struttura tecnico-organizzativa nazionale sono deliberati dal Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano, ed hanno una durata quadriennale, salvo decadenza del Direttivo Nazionale, dimissioni o revoca.

4) Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Componenti e deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 22. – Il Centro Tecnico Nazionale

1) Il Centro Tecnico Nazionale dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano ha lo scopo di offrire agli Affiliati ed ai Tesserati un servizio, concreto e continuativo, per la realizzazione di progetti didattici e di interventi culturali in ambito sportivo. Esso opera in stretto collegamento con tutte le altre strutture dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo sportivo Nazionale di riferimento, ed in collaborazione con Istituzioni similari nazionali e internazionali.

2. I compiti del Centro Tecnico Nazionale sono:

a) la pianificazione dei Corsi e degli Esami di formazione, promozione, graduazione e specializzazione dei Quadri dirigenziali e tecnici dell’Associazione, in armonia con il “Piano di Formazione Nazionale dei Quadri Sportivi”;

b) Ratificare la qualifica dei Tecnici e/o Ufficiali di Gara, provenienti da altri stili di Bastone, che hanno presentato relativa domanda di inquadramento alle rispettive Commissioni Nazionali di riferimento e che siano state accettate dal Direttivo Nazionale;

c) l’organizzazione di convegni e seminari su tematiche interessanti l’attività sportiva;

d) la ricerca scientifica applicata allo sport in campo tecnico, didattico, biomedico, socio-psicopedagogico e giuridico;

e) lo sviluppo di attività pubblicistica ed editoriale e la realizzazione di sussidi didattici e di documentazione specialistica;

f) l’aggiornamento della biblioteca, della cine-videoteca, di altri materiali audiovisivi e del relativo Catalogo.

3. Il Centro Tecnico Nazionale è diretto da un Comitato Direttivo composto del Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano, che lo presiede, e dai componenti della Direzione Nazionale Tecnica, che provvede anche alla designazione del Corpo Docente e di eventuali esperti.

Art. 23. – La Direzione Nazionale Tecnica

1) La Direzione Nazionale Tecnica è composta dal Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano, che la presiede, dal Presidente della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, dal Presidente della Commissione Nazionale Gare, e dal Direttore Tecnico Nazionale.

2) I compiti della Direzione Nazionale Tecnica:

a) Realizzare la Guida all’Attività Didattica;

b) Realizzare la programmazione dell’attività agonistica, nel mese di ottobre, per la stagione sportiva successiva;

c) I programmi dei Corsi di aggiornamento;

d) L’elenco dei Maestri e degli Ufficiali di Gara da nominare “Benemeriti”;

e) Vigilare sulla condotta dei Tecnici, Ufficiali di Gara ed Atleti, provvedendo a segnalare al procuratore Sportivo, eventuali infrazioni disciplinari;

f) Istituisce i Centri Tecnici Regionali (CTR);

Inoltre al Direttore Tecnico Nazionale, sono demandati i seguenti compiti:

a) L’elenco degli atleti di “Interesse”;

b) Il programma dei raduni collegiali di preparazione per la formazione di Rappresentative Nazionali;

c) Convocare, tramite Segreteria Nazionale, gli Atleti per i raduni collegiali;

d) Vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti di propria competenza e sull’osservanza delle norme sanitarie ed antidoping;

e) Svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dalla Direzione Nazionale Tecnica;
Il Direttore Tecnico Nazionale potrà essere collaborato dalle varie Commissioni Nazionali per specifici argomenti, per il lavoro tecnico potrà affiancarsi dei collaboratori previa richiesta e nomina dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 24. – La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici
1) La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è nominata, su proposta del Presidente, dal Direttivo Nazionale ed è composta di un Presidente e di due membri, in possesso della qualifica di Maestro o Maestro Benemerito. I due membri che compongono la suddetta Commissione saranno: Il Tecnico Responsabile Area Centro – Nord Italia e il Tecnico Responsabile Area Centro – Sud (Isole) Italia.
Il Presidente della Commissione coordinerà l’attività dei due Responsabili di Area, e si riunirà almeno una volta l’anno o quando uno dei membri della Commissione chiederà di riunirsi.

2) I compiti della Commissione sono:

a) Proporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, al Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano per l’approvazione del Direttivo Nazionale:

a.1) La programmazione dell’attività dei Tecnici Responsabili Area Centro Nord e Area Centro – Sud (Isole) Italia;

a.2) Individuare con specifici motivi eventuali nominativi di Maestri da nominare “Benemeriti” da inserire nell’elenco che la Direzione Nazionale Tecnica predisporrà;

a.3) Raccogliere ed esprimere il giudizio sulle domande di Tecnici provenienti da altri stili di Bastone che vogliono ratificare la propria qualifica con la nostra Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o Organismo Sportivo Nazionale ;

b) Vigilare sulla condotta degli Insegnanti Tecnici, provvedendo a segnalare al Procuratore Sportivo, tramite la Segreteria Nazionale, eventuali infrazioni disciplinari;

c)Propone al Direttivo Nazionale, per l’approvazione, i nominativi dei Commissari Tecnici Regionali;

c) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Direzione Nazionale Tecnica e Dal Direttivo Nazionale.

Inoltre ai Responsabili di Area, sono demandati i seguenti compiti:

a) Coordinare l’attività dei Commissari Tecnici Regionali, in base all’area di competenza;

b) Programmare Stage e qualunque altra attività per lo sviluppo della disciplina sportiva del Bastone Siciliano;

c) Svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dalla Direzione Nazionale Tecnica;

I Responsabili di Area possono avvalersi di collaboratori che abbiano la qualifica di Insegnante Tecnico, la nomina dei collaboratori viene fatta su proposta della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, dal Presidente dell’Associazione.

Art. 25. – La Commissione Nazionale Gare

1) La Commissione Nazionale Gare è nominata, su proposta del Presidente, dal Direttivo Nazionale ed è composta di un Presidente e di due membri, in possesso della qualifica di Maestro o Maestro Benemerito, oppure, Arbitro e/o Presidente di Giuria o Ufficiale di Gara Benemerito. I due membri che compongono la suddetta Commissione saranno: Il Presidente della Commissione Nazionale Arbitri e il Presidente della Commissione Nazionale Presidenti di Giuria.

Il Presidente della Commissione coordinerà l’attività dei due componenti, e si riunirà almeno una volta l’anno o quando uno dei membri della Commissione chiederà di riunirsi.

2) I compiti della Commissione sono:

a) Proporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, al Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano per l’approvazione del Direttivo Nazionale, le soluzioni idonee alla migliore organizzazione delle manifestazioni, sia per quanto riguarda la sistemazione del campo di gara, sia per quanto riguarda il numero dei partecipanti;

b) I nominativi dei Commissari di Gara che dovranno controllare e valutare l’operato degli Arbitri;

c) I nominativi dei Presidenti di Giuria “Coordinatori”;

d) Compilare annualmente sulla base dei rapporti, della Commissione Nazionale Arbitri e della Commissione Nazionale Presidenti di Giuria, la graduatoria di merito degli Ufficiali di Gara;

e) Designare gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni nazionali ed internazionali;

f) Propone al Direttivo Nazionale, per l’approvazione, i nominativi dei Commissari Regionali Ufficiali di Gara;

g) decidere sui ricorsi di cui all’Art. 61 del presente Regolamento;

h) Vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara, provvedendo a segnalare al Procuratore Sportivo, tramite la Segreteria Nazionale, eventuali infrazioni disciplinari;

i) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Direzione Nazionale Tecnica e Dal Direttivo Nazionale.

Art. 26. – La Commissione Nazionale Arbitri

1) La Commissione Nazionale Arbitri è nominata, su proposta del Presidente, dal Direttivo Nazionale ed è composta di un Presidente e di due membri, in possesso della qualifica di Arbitro Nazionale o Arbitro Benemerito. Il Presidente convocherà le riunioni almeno una volta l’anno o quando uno dei membri della Commissione chiederà di riunirsi.

2) I compiti della Commissione sono:

a) Proporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, al Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano per l’approvazione del Direttivo Nazionale:

a.1) La programmazione di raduni collegiali, al fine di migliorare l’arbitraggio nelle competizioni;

a.2) Individuare con specifici motivi eventuali nominativi di Arbitri da nominare “Benemeriti” da inserire nell’elenco che la Direzione Nazionale Tecnica predisporrà;

a.3) Raccogliere ed esprimere il giudizio sulle domande di Arbitri provenienti da altri stili di Bastone che vogliono ratificare la propria qualifica con la nostra Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o Organismo Sportivo Nazionale ;

b) Compilare annualmente, sulla base dei rapporti dei Commissari Gara, la graduatoria di merito degli Arbitri. La graduatoria sarà inviata alla Commissione Nazionale Gare;

c) Proporre progetti di modifiche sul regolamento arbitrale da inviare al Direttivo Nazionale;

d) Vigilare sulla condotta degli Arbitri, provvedendo a segnalare al Procuratore Sportivo, tramite la Segreteria Nazionale, eventuali infrazioni disciplinari;

e) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Direzione Nazionale Tecnica e Dal Direttivo Nazionale.

Art. 27. – La Commissione Nazionale Presidenti di Giuria

1) La Commissione Nazionale Presidenti di Giuria è nominata, su proposta del Presidente, dal Direttivo Nazionale ed è composta di un Presidente e di due membri, in possesso della qualifica di Presidente di Giuria Nazionale o Presidente di Giuria Benemerito. Il Presidente convocherà le riunioni almeno una volta l’anno o quando uno dei membri della Commissione chiederà di riunirsi.

2) I compiti della Commissione sono:

a) Proporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, al Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano per l’approvazione del Direttivo Nazionale:

a.1) La programmazione di raduni collegiali, al fine di migliorare le funzioni del Presidente di Giuria nelle competizioni;

a.2) Individuare con specifici motivi eventuali nominativi di Presidenti di Giuria da nominare “Benemeriti” da inserire nell’elenco che la Direzione Nazionale Tecnica predisporrà;

a.3) Raccogliere ed esprimere il giudizio sulle domande di Presidenti di Giuria provenienti da altri stili di Bastone che vogliono ratificare la propria qualifica con la nostra Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o Organismo Sportivo Nazionale ;

b) Compilare annualmente, sulla base dei rapporti dei Coordinatori P.d.G., la graduatoria di merito dei Presidenti di Giuria. La graduatoria sarà inviata alla Commissione Nazionale Gare;

c) Proporre progetti di modifiche sul regolamento dei P.d.G. da inviare al Direttivo Nazionale;

d) Vigilare sulla condotta dei Presidenti di Giuria, provvedendo a segnalare al Procuratore Sportivo, tramite la Segreteria Nazionale, eventuali infrazioni disciplinari;

e) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Direzione Nazionale Tecnica e Dal Direttivo Nazionale.

Art. 28. – La Commissione Nazionale Azzurri

1) La Commissione Nazionale Azzurri è nominata, su proposta del Presidente, dal Direttivo Nazionale ed è composta di un Presidente e di due membri, in possesso della qualifica di Insegnante Tecnico e/o Ufficiale di Gara. Il Presidente convocherà le riunioni almeno una volta l’anno o quando uno dei membri della Commissione chiederà di riunirsi.

2) I compiti della Commissione sono:

a) Proporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, al Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano per l’approvazione del Direttivo Nazionale, la programmazione dell’attività dell’anno successivo;

b) Promuovere le iniziative utili a valorizzare la figura dell’Azzurro per il suo alto valore sportivo e morale;

c) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Direzione Nazionale Tecnica e Dal Direttivo Nazionale.

Art. 29. – La Commissione Nazionale Atleti

1) La Commissione Nazionale Atleti è nominata, su proposta del Presidente, dal Direttivo Nazionale ed è composta di un Presidente e di due membri, in possesso della qualifica di Atleta. La figura del Presidente sarà ricoperta dal Consigliere Nazionale Atleta, il Presidente convocherà le riunioni almeno una volta l’anno o quando uno dei membri della Commissione chiederà di riunirsi.

2) I compiti della Commissione sono:

a) Contribuire alla diffusione dell’idea olimpica, all’affermazione dei principi di lealtà, correttezza e “Fair Play” e all’opposizione di ogni violenza ed illecito sportivo;

b) Collaborare alla realizzazione di iniziative rivolte alla tutela della salute e dell’integrità fisica dell’Atleta ed all’opposizione all’uso di sostanze e metodi vietati;

c) Svolgere ogni altra iniziativa volta al miglioramento della rappresentanza e della tutela degli Atleti;

d) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Direzione Nazionale Tecnica e Dal Direttivo Nazionale.

Art. 30. – La Commissione Nazionale Diversamente Abili
1) La Commissione Nazionale Disabili è nominata, su proposta del Presidente, dal Direttivo Nazionale ed è composta di un Presidente e di due membri in possesso della qualifica di Insegnanti Tecnici. Il Presidente convocherà le riunioni almeno una volta l’anno o quando uno dei membri della Commissione chiederà di riunirsi.

2) La Commissione Nazionale ha il compito di coordinare e stipulerà convenzione, con Organi Sportivi Nazionali, la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva per le persone disabili.

3) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Direzione Nazionale Tecnica e Dal Direttivo Nazionale.

Art. 31. – La Commissione Nazionale Medica

1) La Commissione Nazionale Medica è nominata, su proposta del Presidente, dal Direttivo Nazionale ed è composta da uno staff medico.

2) La Commissione Nazionale Medica ha il compito di predisporre gli argomenti medici da trattare nei corsi di aggiornamento:

a) per Insegnanti Tecnici, Ufficiali di Gara;

b) per gli Atleti;

3);Invia, tramite Segreteria Nazionale, a tutti gli associati tutte le novità in materia di medicina sportiva.

4) Recepisce tutte le normative emanate dal C.O.N.I. sulla disciplina medica – sportiva;

5) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Direzione Nazionale Tecnica e Dal Direttivo Nazionale.

Art. 32. – La Commissione Nazionale Attività Giovanile

1) La Commissione Nazionale Attività Giovanile è nominata, su proposta del Presidente, dal Direttivo Nazionale ed è composta di un Presidente e di due membri, in possesso della qualifica di Insegnante Tecnico. Il Presidente convocherà le riunioni almeno una volta l’anno o quando uno dei membri della Commissione chiederà di riunirsi.

2. I compiti della Commissione sono:
a) Proporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, al Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano per l’approvazione del Direttivo Nazionale:

a.1) la relazione tecnica ed il programma di attività delle classi giovanili (esordienti e cadetti);

a.2) il programma dei Campus e dei raduni collegiali riservati alle classi giovanili;

b) convocare, tramite la Segreteria Nazionale, gli Atleti per i Campus ed i raduni collegiali;

c) curare la selezione, la preparazione e la partecipazione alle manifestazioni riservate alle classi Esordienti e Cadetti;

d) vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti di propria competenza e sull’osservanza delle norme sanitarie e antidoping;

f) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Direzione Nazionale Tecnica e Dal Direttivo Nazionale.

Art. 33. – La Commissione Nazionale Scuola e Promozione

1) La Commissione Nazionale Scuola e Promozione è nominata, su proposta del Presidente, dal Direttivo Nazionale ed è composta di un Presidente e di due Insegnanti Tecnici. Il Presidente convocherà le riunioni almeno una volta l’anno o quando uno dei membri della Commissione chiederà di riunirsi.

2. I compiti della Commissione sono:

a) Proporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, al Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano per l’approvazione del Direttivo Nazionale:

a.1) le iniziative per la promozione e lo sviluppo dell’attività scolastica;

a.2) il programma delle attività delle classi preagonisti ed esordienti;

a.3) le iniziative promozionali dell’anno successivo;

b) Svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Direzione Nazionale Tecnica e Dal Direttivo Nazionale.

Art. 34. – Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara

1) Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara è nominato su proposta della Commissione Nazionale Gare, dal Direttivo Nazionale.

2) I compiti del Commissario Regionale Ufficiali di Gara sono:

a) proporre, entro il mese di ottobre, alla Commissione Nazionale Gare per l’approvazione:

a.1) La programmazione di raduni collegiali, al fine di migliorare l’arbitraggio e le funzioni del Presidente di Giuria nelle competizioni;

a.2) Il calendario dei Corsi di formazione per gli Esami Nazionali per l’acquisizione della qualifica di Ufficiale di Gara;

a.3) Il calendario dei corsi di aggiornamento;

b) Convoca gli Ufficiali di Gara per le gare Regionali e provinciali;

c) Svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dalla Commissione Nazionale Gare.

Art. 35. – Il Commissario Tecnico Regionale

1) Il Commissario Tecnico Regionale è nominato su proposta della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, dal Direttivo Nazionale. Deve avere la qualifica di Insegnante Tecnico.

2) I compiti del Commissario Tecnico Regionale sono:

a) proporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici per l’approvazione:

a.1) il calendario dell’attività agonistica regionale;

a.2) il calendario dei Corsi di formazione per gli Esami Nazionali per la qualifica di Allenatore, Istruttore e Maestro;

a.3) il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento;

b) Svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dalla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici.

Art. 36. – Centri Tecnici Regionali (CTR)

1) I Centri Tecnici Regionali (CTR) sono istituiti in ogni Regione con lo scopo di perfezionare le qualità tecniche e migliorare la preparazione degli Atleti della Regione, secondo le indicazioni della Direzione Nazionale Tecnica.

2) Il Commissario Tecnico Regionale può avvalersi di eventuali Collaboratori, individua la sede o le sedi in cui si devono svolgere gli allenamenti, stabilisce le modalità di funzionamento e fissa i programmi di attività che devono essere realizzati.

3) Dove esistono le condizioni, la Direzione Tecnica Nazionale può istituire Centri Tecnici anche a livello provinciale.

4) Gli Atleti ammessi a frequentare gli allenamenti del Centro Tecnico Regionale accettano di non trasferirsi presso le Società Sportive del Commissario Tecnico Regionale del Centro e dei suoi Collaboratori.

TITOLO VI
GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 37. – Norme generali

1) La direzione delle gare del BASTONE SICILIANO è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dall’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento la qualifica di Ufficiale di Gara.

2) La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi indetti dall’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento e superando i relativi Esami.

3) Gli Ufficiali di Gara si dividono nelle seguenti categorie:

a) Arbitri Nazionali;

b) Arbitri Internazionali;

c) Presidenti di Giuria Nazionali;

d) Presidenti di Giuria Internazionali;

e) Arbitri e Presidenti di Giuria Benemeriti.

4) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti: a) Almeno 18° anno di età;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;

c) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

d) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;

e) cintura nera e qualifica di Allenatore per gli Arbitri Nazionali;

f) cintura rossa e la qualifica di Maestro per gli Arbitri Internazionali;

g) gli Arbitri e i Presidenti di Giuria Benemeriti, vedi art. 42.

Il requisito della cintura nera e della qualifica di Insegnante Tecnico riguarda solo gli Arbitri.

5) Gli Ufficiali di Gara di nazionalità straniera e/o di provenienza di stile diverso possono essere iscritti all’Albo Nazionale degli Ufficiali di Gara dalla Commissione Nazionale Arbitri e dalla Commissione Nazionale Presidenti di Giuria, dopo aver espresso il proprio parere e aver ricevuto la ratifica da parte del Centro Tecnico Nazionale. Essi devono presentare alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.

6) Gli Atleti classificati al primo posto ai Campionati Italiani e che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo possono essere iscritti, previa loro richiesta, all’Albo Nazionale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati nella categoria Arbitri Nazionali dalla Commissione Nazionale Arbitri, previa autorizzazione della Commissione Nazionale Gare.

7) Gli Arbitri svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Arbitrale Nazionale.

8) I compiti dei Presidenti di Giuria sono:

a) redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli alla Commissione Nazionale Gare, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse e decisioni prese;

b) coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (cronometristi, medici, speaker, segretari, etc.);

c) prendere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della gara;

d) procedere al sorteggio degli Atleti che devono essere sottoposti al controllo antidoping;

e) decidere sui reclami previsti nell’Art. 60 del presente Regolamento;

f) prendere i seguenti provvedimenti, previa consultazione con il Presidente di Giuria Coordinatore e con il Commissario di Gara, in caso di infrazioni disciplinari commesse durante la gara da Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici ed Atleti: – allontanare dal campo di gara il Dirigente Sociale e/o l’Insegnante Tecnico; -sospendere l’Atleta e/o la Squadra dalla manifestazione ed allontanarli dal campo di gara. Successivamente, insieme con gli atti ufficiali della gara, egli deve inviare, tramite la Segreteria Nazionale, un dettagliato rapporto al Procuratore Sportivo.

9) Gli Ufficiali di Gara nell’espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l’operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.

10) Gli Ufficiali di Gara hanno l’obbligo di denunciare al Procuratore Sportivo ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.

11) Gli Ufficiali di Gara hanno l’obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dall dall’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento.

12) Gli Ufficiali di Gara sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:

a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi;

b) assenze ingiustificate nelle designazioni, se superiori al 50%;

c) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso annuale di aggiornamento;

d) specifica motivata richiesta.

Per essere riammessi nei quadri devono superare i relativi esami indetti dalla Direzione Nazionale Tecnica.

Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell’Albo Nazionale per i seguenti motivi:

a) dimissioni volontarie;

b) mancato rinnovo del tesseramento;

c) sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; squalifiche o inibizioni sportive definitive, salvo riabilitazione, complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;

d) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi;

e) perdita di uno degli altri requisiti di cui al precedente Punto 4).

Art. 38. – Gli Arbitri Nazionali

1) Per essere ammessi agli Esami Nazionali per Arbitri Nazionali gli interessati devono essere tesserati all’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento e frequentare un Corso di preparazione organizzato in ambito Regionale.

2) Le domande devono essere presentate alla Commissione Nazionale Arbitri.

3) I candidati promossi sono iscritti all’Albo Nazionale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Arbitri Nazionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4) Gli Arbitri Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali e nazionali.

5) La qualifica di Arbitro Nazionale è compatibile con quella di Atleta, di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica nazionale e sociale.

Art. 39. – Gli Arbitri Internazionali

1) Gli Arbitri Nazionali, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del presente regolamento, possono essere candidati agli Esami per l’acquisizione della qualifica di “Internazionale”.

2) I candidati sono sottoposti ad esame, dalla Commisione Nazionale Arbitri.

3) Nelle manifestazioni internazionali ufficiali possono arbitrare solo gli Arbitri in possesso della qualifica di “Internazionale”.

4) Gli Arbitri Internazionali possono svolgere le funzioni di “Commissari di Gara”, con il compito di coordinare e valutare l’operato degli Arbitri in occasione delle manifestazioni nazionali.

5) La qualifica di Arbitro Internazionale è compatibile con quella di Atleta, di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica nazionale e sociale.

Art. 40. – I Presidenti di Giuria Nazionale

1) Per essere ammessi agli Esami Nazionali per Presidenti di Giuria Nazionali gli interessati devono essere tesserati all’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento e frequentare un Corso di preparazione organizzato in ambito Regionale.

2) Le domande devono essere presentate alla Commissione Nazionale Presidenti di Giuria.

3) I candidati promossi sono iscritti all’Albo Nazionale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Presidenti di Giuria Nazionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4) I Presidenti di Giuria Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali e nazionali.

5) La qualifica di Presidente di Giuria Nazionale è compatibile con quella di Atleta, di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica nazionale e sociale.

Art. 41. – I Presidenti di Giuria Internazionali

1) I Presidenti di Giuria Nazionali, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 40 del presente regolamento, e che abbiano prestato la loro opera per almeno cinque anni. possono essere candidati agli Esami per l’acquisizione della qualifica di “Internazionale”.

2) I candidati sono sottoposti ad esame, dalla Commissione Nazionale Presidenti di Giuria.

3) Nelle manifestazioni internazionali ufficiali possono operare solo i Presidenti di Giuria in possesso della qualifica di “Internazionale”.

4) I Presidenti di Giuria Internazionali possono svolgere le funzioni di “Coordinatore dei P. d. G.”, con il compito di coordinare e valutare l’operato dei Presidenti di Giuria Nazionali in occasione delle manifestazioni nazionali.

5) La qualifica di Presidente di Giuria internazionale è compatibile con quella di Atleta, di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica nazionale e sociale.

Art. 42. – Gli Arbitri e i Presidenti di Giuria Benemeriti

1) Gli Ufficiali di Gara che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno dieci anni, acquisendo particolari benemerenze, possono essere promossi, rispettivamente Arbitri Benemeriti o Presidenti di Giuria Benemeriti dal Presidente in base all’elenco della Direzione Nazionale Tecnica, che ha ricevuto le proposte della Commissione Nazionale Arbitri e della Commissione Nazionale Presidenti di Giuria.

2) Gli Arbitri ed i Presidenti di Giuria Benemeriti ricevono, all’atto della nomina, una targa di benemerenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

TITOLO VII
GLI INSEGNANTI TECNICI

Art. 43. – Norme generali

1) L’insegnamento del BASTONE SICILIANO è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dall’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, la qualifica di Insegnante Tecnico, in armonia con il “Piano di Formazione Nazionale dei Quadri Sportivi” del CONI.

2) La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi indetti dall’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento e superando i relativi Esami Nazionali.

3) Gli Insegnanti si dividono nelle seguenti categorie :

a) Allenatori;

b) Istruttori;

c) Maestri;

d) Maestri Benemeriti.

4) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami Nazionali è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) almeno 18° anno di età;

b) avere svolto attività agonistica;

c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;

d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali
riconosciuti;

e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

f) cintura nera per gli Allenatori;

g) cintura nera, almeno nel 25° anno di età e due anni di anzianità con la qualifica di Allenatore, per gli Istruttori;

h) cintura rossa, almeno nel 30° anno di età e tre anni di anzianità con la qualifica di Istruttore, per i Maestri;

i) cintura rossa con ai lembi una Stella con le punte il Tricolore, per i Maestri Italiani, per i Maestri di altra nazionalità una Stella con le punte con i colori delle rispettive nazioni di appartenenza, per i Maestri Benemeriti.

5) Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera e/o di provenienza di stile diverso possono essere iscritti all’Albo Nazionale degli Insegnanti Tecnici dalla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, dopo aver espresso il proprio parere e aver ricevuto la ratifica da parte del Centro Tecnico Nazionale. Essi devono presentare alla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.

6) Gli Atleti classificatisi al primo posto, per due anni nell’arco del quadriennio olimpico, dei Campionati Italiani nella classe “Master Nere” e “Master Over 50” e che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo, possono essere iscritti, previa loro richiesta, all’Albo Nazionale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori dalla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici.

7) I Diplomati dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF\IUSM) che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo, possono essere iscritti, previa loro richiesta, all’Albo Nazionale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori dalla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici.

8) Gli Insegnanti Tecnici che prestano la loro opera a favore di una Società Sportiva affiliata si vincolano con la stessa per tutto l’anno, salvo diverso accordo con la Società Sportiva. Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 31 agosto, comunichino, con lettera raccomandata, le loro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati e alla Direzione Nazionale Tecnica.

9) Gli Insegnanti Tecnici hanno l’obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Direzione Nazionale Tecnica.

10) Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi :

a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi;

b) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso di aggiornamento annuale. Per essere riammessi nei quadri Nazionali devono superare i relativi Esami regionali indetti dalla Direzione Nazionale Tecnica;

c) specifica motivata richiesta.

Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte dell’Albo Nazionale per i seguenti motivi:

a) dimissioni volontarie;

b) mancato rinnovo del tesseramento;

c) sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; squalifiche o inibizioni sportive definitive, salvo riabilitazione, complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;

d) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi;

e) perdita di uno dei requisiti di cui al precedente Punto 4);

11) La qualifica di Insegnante Tecnico è compatibile con quella di Atleta, di Arbitro e di Presidente di Giuria Nazionale, di Arbitro e Presidente di Giuria Internazionale.

Art. 44. – Gli Allenatori

1) Per essere ammessi agli Esami per Allenatori gli interessati devono essere tesserati dall’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento e frequentare un Corso di preparazione organizzato in ambito Regionale.

2) Le domande devono essere presentate alla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici.

3) I candidati promossi sono iscritti all’Albo Nazionale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4) Gli Allenatori possono svolgere la loro opera presso una Società Sportiva affiliata sotto la guida dell’Insegnante Tecnico titolare, sostituirlo temporaneamente nell’insegnamento ed assistere gli Atleti nelle competizioni, possono richiedere l’eccezionalità all’insegnamento per l’affiliazione di una Società Sportiva, ove non ci sia nell’ambito dello stesso Comune altra Società affiliata al Bastone Siciliano. La domanda di eccezionalità deve essere spedita alla Direzione Nazionale Tecnica che sentito il parere della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, dare l’eccezionalità.

Art. 45. – Gli Istruttori

1) Gli Allenatori debbono aver svolto un periodo di almeno due anni di tirocinio presso una Società Sportiva affiliata e devono aver partecipato ad almeno due Corsi Nazionali annuali di aggiornamento, ed aver frequentato un corso di preparazione organizzato in ambito Regionale, possono presentare domanda di esami.

2) Le domande devono essere presentate alla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, la quale esprime il proprio motivato parere.

3) I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Istruttori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4) Gli Istruttori possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso una Società Sportiva affiliata.

Art. 46. – I Maestri

1) Gli Istruttori che siano almeno nel 30° anno di età e che abbiano maturato tre anni di anzianità, e che abbiano frequentato un corso di preparazione nazionale presso il Centro Tecnico Nazionale, sono ammessi agli Esami per Maestri. Per poter partecipare al corso gli Istruttori devono aver partecipato, come tali, ad almeno due corsi nazionali annuali di aggiornamento.

2) Le domande devono essere presentate alla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, la quale esprime il proprio motivato parere.

3) I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Maestri, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4) I Maestri possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso una Società Sportiva affiliata ed in casi eccezionali, presso tre Società Sportive affiliate della stessa Regione, previa domanda di eccezionalità da spedire alla Direzione Nazionale Tecnica che sentito il parere della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, dare l’eccezionalità.

Art. 47. – I Maestri Benemeriti

1) I Maestri che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera, acquisendo particolari benemerenze nel campo dell’insegnamento e dei risultati agonistici, possono essere promossi, in base all’elenco della Direzione Nazionale Tecnica, che ha ricevuto le proposte della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici.

2) L’inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l’insegnamento.

3) I Maestri Benemeriti ricevono, all’atto della nomina, una targa di benemerenza con relativo diploma ed una tessera permanente e nei lembi della propria cintura ci sarà una Stella Tricolore, per i Tecnici Italiani, per i Maestri di altra nazionalità una Stella con i colori delle rispettive nazioni di appartenenza

TITOLO VIII
GLI ATLETI

Art. 48. – Norme generali

1) Per poter praticare il Bastone Siciliano gli Atleti devono aver superato l’accertamento dell’idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, valida per l’anno in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva affiliata.

In caso di smarrimento, logorio o distruzione della tessera, è previsto il rilascio di una nuova tessera recante la stampigliatura “duplicato”. Il duplicato della tessera può essere richiesto seguendo le procedure fissate per il primo tesseramento con la specificazione dei motivi per i quali se ne richiede il rilascio.

La Società Sportiva, relativamente al tesseramento degli Atleti minorenni, deve richiedere
l’autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale.

Non è consentito che un Atleta si tesseri per più di una Società Sportiva.

2) Il tesseramento dà il diritto di partecipare all’attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;

3) E’ consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all’estero e di Atleti di nazionalità straniera nati e residenti in Italia. Essi possono partecipare a tutta l’attività dell’Ente.

4) Il tesseramento degli Atleti di nazionalità straniera, residenti in Italia per motivi di lavoro, è consentito a condizione che venga documentato il loro status attraverso un’attestazione di iscrizione ad un Istituto Previdenziale. Essi possono partecipare a tutta l’attività dell’Ente.

5) Il tesseramento degli Atleti di nazionalità straniera, residenti in Italia per motivi di studio,
è consentito a condizione che venga documentato il loro status attraverso un’attestazione di iscrizione e frequenza ad un Istituto Scolastico o Universitario statale o legalmente riconosciuto.

Essi possono partecipare a tutta l’attività dell’Ente.

6) Gli Atleti extracomunitari, che richiedono il visto d’ingresso per attività sportiva possono essere tesserati nel rispetto delle quote annuali di ingresso stabilite dal CONI secondo la vigente legislazione in materia sportiva.

Essi possono partecipare a tutta l’attività dell’Ente.

7) I Gruppi Sportivi Militari/Corpi dello Stato non possono tesserare Atleti minorenni.

8) Gli Atleti devono essere qualificati dilettanti secondo le norme del CIO e delle Federazioni Internazionali.

Art. 49. – Classi degli Atleti

1. Gli Atleti e le Atlete sono suddivisi nelle seguenti classi:

Preagonisti (“PA”):

• Bambini/e: dal 4° al 7° anno;
• Fanciulli/e: dall’8° al 9° anno;
• Ragazzi/e: dal 10° all’ 11° anno.

Agonisti (“AG”):
• Esordienti “A”: dal 12° al 13° anno;
• Esordienti “B”: dal 14° al 15° anno;
• Cadetti/e: dal 16° al 17° anno;
• Juniores: dal 18° al 20° anno;
• Seniores: dal 21° anno;
• Master Nere: dal 18° al 49° anno graduati cintura nera;
• Master: dal 30° anno al 49°anno graduati cintura rossa;
• Master Over 50: dal 50° anno graduati cintura verde, nera, rossa.

Non Agonisti (“NA”):
dal 12° anno: tutti coloro che non intendono svolgere attività agonistica. Gli Atleti della classe Preagonista “PA” classe Bambini di quattro anni possono partecipare solo a manifestazione ludiche – motorie (circuiti).
Gli Atleti delle classi preagonisti, agonisti e non agonisti per poter svolgere l’attività sportiva devono possedere la certificazione sanitaria così come emanato dalle normative CONI e dalle leggi dello Stato Italiano

Art. 50. – Vincolo sociale

1) Per gli Atleti tesserati come Preagonisti, Non Agonisti ed Agonisti il vincolo è annuale.

2) Entro il 31 agosto dell’anno di scadenza del vincolo gli Atleti devono comunicare, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza ed alla Direzione Nazionale Tecnica la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento.

3) Lo scioglimento del vincolo sociale per il trasferimento ad altra Società Sportiva è autorizzato dalla Direzione Nazionale Tecnica, su domanda dell’Atleta interessato, per uno dei seguenti motivi:

a) scioglimento o fusione della Società Sportiva;

b) squalifica della Società Sportiva comminata dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva per un periodo superiore ai sei mesi;

c) mancata riaffiliazione della Società Sportiva;

d) mancato tesseramento dell’Atleta per inadempienza della Società Sportiva.

4) Il cambiamento documentato di residenza per motivi di lavoro, di studio o di carattere familiare, o arruolamento nei Gruppi Sportivi Militari/Corpi dello Stato, comporta, su richiesta, lo scioglimento del vincolo sociale;

5) I punteggi acquisiti dall’Atleta, sono attribuiti alla Società Sportiva e/o Gruppo Sportivo
Militare, fino all’atto del trasferimento.

6) In caso di comprovata incompatibilità tra l’Atleta e la Società Sportiva, tale da pregiudicare l’attività sportiva, la Direzione Nazionale Tecnica può autorizzare l’Atleta ad allenarsi presso altra Società Sportiva della stessa Regione e ad essere iscritto alle gare ed assistito dalla stessa.

I punteggi acquisiti dall’Atleta, fino ad un eventuale trasferimento, sono attribuiti alla Società Sportiva di provenienza.

La Direzione Nazionale Tecnica può anche autorizzarne, eccezionalmente, il trasferimento per l’anno successivo.

7) Avverso la decisione della Direzione Nazionale Tecnica è ammesso il ricorso al direttivo Nazionale, che decide in via definitiva.
Art. 51. – Gli Atleti Azzurri

1) La qualifica di “Azzurro” è riconosciuta esclusivamente agli Atleti che, su designazione dei competenti Organi, hanno partecipato nella rappresentativa italiana ad una manifestazione internazionale ufficiale delle Squadre Nazionali.

2) La qualifica di “Azzurro” costituisce il massimo onore ed il massimo riconoscimento d’ordine morale per gli Atleti. L’Atleta “Azzurro” nelle manifestazioni internazionali rappresenta l’Italia e deve fare il possibile per tenerne alto il prestigio, affrontando le competizioni con il massimo impegno fisico e morale. L’Atleta “Azzurro” assume l’obbligo della più rigorosa disciplina e deve essere esempio di lealtà, generosità e serietà.

Art. 52. – Squadre e/o Rappresentative Nazionali
1) Sono considerate Squadre e/o Rappresentative Nazionali quelle formate dai competenti Organi e composte di Atleti scelti nell’intero territorio nazionale.

2) Nella selezione degli Atleti per la formazione delle Squadre Nazionali si tiene conto non solo dei valori atletici, ma anche dei requisiti morali e disciplinari.

3) Una Squadra e/o Rappresentativa Nazionale oltre che degli Atleti è, di regola, composta:

a) del Capo Delegazione;

b) dal Direttore Tecnico Nazionale;

c) di uno o più Tecnici collaboratore del Direttore Tecnico Nazionale;

d) di un Medico.

Il Capo Delegazione rappresenta l’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o l’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, ed è il solo autorizzato a tenere i necessari rapporti con le Autorità Sportive e non Sportive straniere. Tutti i componenti della Squadra sono rigorosamente tenuti ad eseguire le sue disposizioni. Al rientro in sede deve inviare alla Direzione Nazionale Tecnica una relazione sul comportamento della Squadra Nazionale. Il Capo Delegazione assume, ai fini amministrativi, la responsabilità del Funzionario Delegato. Il Direttore Tecnico Nazionale è responsabile della conduzione tecnica della Squadra e del comportamento degli Atleti.

4) Il Capitano della Squadra è designato, di volta in volta, dal Direttore Tecnico Nazionale ed ha il compito di assistere i propri compagni e di rappresentare al Direttore Tecnico Nazionale le eventuali necessità degli Atleti. Negli schieramenti e nelle sfilate il Capitano prende posto in testa alla Squadra.

5) Alfiere della Squadra è l’Atleta più giovane di età. Compito dell’Alfiere è di portare la bandiera italiana nelle sfilate e nelle cerimonie ufficiali.

TITOLO IX
GRADI – QUALIFICHE

Art. 53. – Norme generali

1) Tutti coloro che praticano il Bastone Siciliano sono ripartiti in gradi, a seconda della tecnica e dell’esperienza acquisita.

2) I gradi, in ordine progressivo, sono i seguenti:

a) Cintura bianca;

b) Cintura gialla;

c) Cintura verde;

d) Cintura marrone;

e) Cintura nera.

2) Le qualifiche, in ordine progressivo, sono le seguenti:

a) Allenatore – Cintura nera bordata di una striscia di color rosso nei lembi della cintura;

b) Istruttore – Cintura nera bordata con due strisce di color rosso nei lembi della cintura;

c) Maestro – Cintura rossa;

d) Maestro Benemerito – Cintura rossa con ai lembi una Stella Tricolore, per i Tecnici Italiani, per i Maestri di altra nazionalità una stella con i colori delle rispettive nazioni di appartenenza.

3) l’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o l’Organo Sportivo Nazionale di riferimento riconosce solo i gradi conseguiti in Italia dai propri tesserati secondo le norme da essa emanate.

4) Coloro che hanno conseguito i gradi presso una Federazione straniera e/o provenienti da altri stili, se vogliono il riconoscimento degli stessi, devono presentare alla Direzione Nazionale Tecnica, che deve esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata di idonea documentazione.

Art. 54. – Graduazione

1) Le graduazioni fino a cintura marrone vengono effettuate ad esclusivo giudizio dell’Insegnante Tecnico Sociale.

2) Nel corso dello stesso anno si possono effettuare fino ad un massimo di due graduazioni. Pertanto, gli Atleti possono essere graduati come cintura marrone solamente dopo un biennio di tesseramento.

3) L’avanzamento di grado deve essere comunicato al momento del tesseramento dell’atleta, alla Segreteria Nazionale della Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o l’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, la quale aggiornerà l’elenco atleti.

4) Se durante l’anno vi sono degli avanzamenti di graduazione, questi devono essere comunicati, entro una settimana dall’avvenimento, alla Segreteria Nazionale della Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o l’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, la quale aggiornerà l’elenco atleti. Se ciò non sarà comunicato, il grado sarà riconosciuto con il primo rinnovo di tesseramento.
Art. 55. – Graduazione di cintura nera per Esami

1) Gli Esami di graduazione di cintura nera vengono effettuati secondo il programma approvato dalla Direzione Nazionale Tecnica. L’anzianità nel grado decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo.

2) Per essere ammessi agli Esami di cintura nera è necessario possedere il 18° anno di età e permanenza di due anni effettivi nel grado cintura marrone.

3) La Commissione e la sede di esami sarà nominata dalla Direzione Nazionale Tecnica.
Art. 56– Graduazione per meriti agonistici

1) Sono promossi a Cintura Nera gli Atleti in possesso della Cintura Marrone che si classificano al primo posto dei Campionati Italiani classe “Juniores”, “Seniores” e “Master Over 50”.

2) Sono promossi alla qualifica di Allenatore, gli Atleti in possesso della Cintura Nera che si classificano ai Campionati Italiani classe “Master Nere” e “Master Over 50” al primo posto per due anni, nell’arco del quadriennio olimpico, e che abbiano il 18° anno di età.

3) Non può aver luogo più di una promozione per ogni anno.

5) L’anzianità nel grado decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 57– Fregio sulla cintura per meriti agonistici

1) Tutti gli atleti agonisti che vincono i Campionati Italiani, nelle rispettive classi di appartenenza, possono fregiarsi sulla cintura della “Stella D’Oro” riportante la seguente dicitura “Campione Italiano anno …..” l’anno di riferimento è quello della vittoria del Campionato Italiano.

2) La “Stella D’Oro” non può essere riportata nel grado successivo.

3) Tutti gli atleti agonisti che vincono i Campionati Italiani di “Scuola Tecnica” ,nelle rispettive classi di appartenenza, possono fregiarsi sulla cintura della “Stella Bianca” riportante la seguente dicitura “Campione Italiano anno …..” l’anno di riferimento è quello della vittoria del Campionato Italiano.

4) La “Stella Bianca” non può essere riportata nel grado successivo.

5) Tutti gli atleti pre-agonisti che vincono il Trofeo Nazionale “Piccoli Azzurri”, nelle rispettive classi di appartenenza, possono fregiarsi sulla cintura della “Stella Azzurra” riportante la seguente dicitura “Campione Piccoli Azurri anno …..” l’anno di riferimento è quello della vittoria del Trofeo Nazionale “Piccoli Azzurri”.

6) La “Stella Azzurra” non può essere riportata nel grado successivo.

Art. 58. – Graduazione per meriti eccezionali

1) Il conferimento di gradi e qualifiche di carattere eccezionale viene disposto dal Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, su proposta della Direzione Nazionale Tecnica, la quale terrà conto delle cariche nazionali ed internazionali ricoperte, dei risultati agonistici di livello nazionale ed internazionale personali o dei propri Atleti, dell’attività didattico-scientifica, delle pubblicazioni realizzate, delle benemerenze od onorificenze degli Organismi Sportivi Nazionali ed Internazionali e della permanenza non inferiore a cinque anni nel
grado di Cintura Nera.

2) E’ facoltà del Presidente l’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo
Sportivo Nazionale di riferimento, concedere cinture nere e rosse “ad honorem” o “motu
proprio” oppure conferire Benemerenze a Persone che abbiano dato un contributo
notevole alla divulgazione del Bastone Siciliano, e alla sua immagine di sport leale nel
mondo.

TITOLO X
MANIFESTAZIONI

Art. 59. – Organizzazione (modifica art. 59 il 21/05/2017 delibera D.N.)

  1. La partecipazione di atleti e associazioni sportive dell’A.N.B.S. a competizioni sportive organizzate da Enti di Promozione Sportiva diversi dal C.S.E.N. o associazioni sportive è deliberata dalla Direzione Nazionale Tecnica, previa richiesta scritta.
  2. La Direzione Nazionale Tecnica approva la richiesta alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

a) riconoscimento C.O.N.I. in favore dell’ente organizzatore;

b) tutela sanitaria ed assicurativa per atleti e società partecipanti alla competizione;

c) presenza di U.d.g. riconosciuti dal C.O.N.I.;

d) regolamento di gara non dissimile e/o penalizzante sul piano tecnico per gli atleti

dell’A.N.B.S.

3. Le società affiliate all’A.N.B.S. che, pur in assenza dell’approvazione da parte della Direzione                      Nazionale Tecnica di cui ai commi precedenti, intendano prendere parte a competizioni sportive                organizzate da altre associazioni o enti di promozione sportiva, sono libere di partecipare. Per tali               ipotesi, l’A.N.B.S. e il C.S.E.N. declinano ogni responsabilità per sinistri o altri eventi dannosi                     verificatisi nell’ambito dei suddetti eventi.

4. Tutti gli inviti e/o circolari, relativi ad eventi sportivi di cui ai commi precedenti, recapitati a                      Società sportive affiliate all’A.N.B.S., devono essere inoltrati dalle stesse, per opportuna                                conoscenza, alla Segreteria A.N.B.S.

5. E’ fatto divieto a tutti gli U.d.g. di partecipare attivamente a qualsiasi evento, fatti salvi quelli                      approvati dal Responsabile di settore.

6. La partecipazione attiva a corsi, raduni, convegni e seminari organizzati da altri Enti è consentita,              tranne che nella veste di Tecnico C.S.E.N, fatta salva l’autorizzazione, previa richiesta scritta, da                parte del Responsabile di Settore.

7. Tutte le manifestazioni che si svolgono in Italia devono essere preventivamente approvate dalla                 Direzione Nazionale Tecnica per quelle a carattere nazionale ed internazionale (riservate alle                       Squadre Nazionali) e dai Commissari Tecnici Regionali, per quelle a carattere provinciale,                           regionale, interregionale, internazionale (riservate alle Società Sportive) e per la partecipazione                 delle Società Sportive a quelle che si svolgono all’estero. I contatti con le Federazioni straniere                     devono essere tenuti esclusivamente dall’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o l’Organo                 Sportivo Nazionale di riferimento.

8. Le domande devono essere inoltrate entro il 30 Luglio dell’anno precedente, allegando il relativo               Regolamento ed il Programma e si intendono approvate in caso di mancata risposta entro 30 giorni.

9. Le domande di competenza della Direzione Nazionale Tecnica devono essere presentate tramite i               Tecnici Responsabili di Area: Centro – Nord Italia e Area Centro – Sud (Isole) Italia, che devono                esprimere il proprio motivato parere.

10. Il Regolamento della manifestazione deve contenere:

a) luogo, data ed orari di svolgimento;

b) data della chiusura delle iscrizioni e relativa quota;

c) notizie logistiche;

d) ogni altra informazione utile.

Inoltre, per le gare il Regolamento deve contenere anche:

a) formula di svolgimento, classi, gradi, specialità e sesso degli Atleti cui è aperta;

b) sistema di punteggio per la classifica delle Società Sportive;

c) elenco dei premi in palio.

11.  I Commissari Tecnici Regionali devono controllare l’organizzazione e la regolarità delle gare che si            svolgono nella loro giurisdizione.

Art. 60. – Reclami

1) Le Società Sportive che durante lo svolgimento di una gara si ritengono danneggiate possono presentare al Presidente di Giuria reclamo firmato dal Dirigente Sociale responsabile munito di tessera sportiva, accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.

2) I reclami possono riguardare unicamente errori di fatto o di applicazione dei regolamenti o posizioni irregolari di Società Sportive o Atleti.

3) Non sono ammessi reclami per presunti errori di valutazione tecnica.

4) Tutti i reclami devono essere annunciati immediatamente al Presidente di Giuria e presentati entro 15 minuti. In caso di reclamo annunciato è sospesa la gara limitatamente alla categoria di peso o alla prova interessata.

5) Il Presidente di Giuria, sentite le parti interessate, decide in merito con provvedimento scritto da allegare agli atti ufficiali della gara.

Art. 61. – Ricorsi
1) Avverso le decisioni del Presidente di Giuria è ammesso, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione, ricorso alla Commissione Nazionale Gare, firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.

2) Le Società Sportive che si ritengono danneggiate nella compilazione della classifica di una gara possono fare ricorso alla Commissione Nazionale Gare entro trenta giorni dallo svolgimento della manifestazione.

Il ricorso deve essere firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento. La Commissione Nazionale Gare decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi.

Art. 62. – Omologazione

1) Al termine della gara il Coordinatore dei Presidente di Giuria deve trasmettere, con plico raccomandato espresso e/o altro mezzo, alla Commissione Nazionale Gare il verbale e tutti gli atti ufficiali della gara, assieme agli eventuali reclami, alle relative tasse e alle decisioni prese.

2) In base agli atti ufficiali la Commissione Nazionale Gare provvederà ad omologare la gara ed inviare il tutto alla Segreteria Nazionale per la relativa pubblicazione ed e delle classifiche;

3) Per l’omologazione delle gare internazionali, di quelle nazionali, interregionali, regionali e provinciali è competente la Commissione Nazionale Gare; Avverso le decisioni della Commissione Nazionale Gare è ammesso il ricorso, entro venti giorni, al Direttivo Nazionale, che decide in via definitiva, entro i trenta giorni successivi.
Norma Finale

Il Presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Direttivo Nazionale.