INDICE
- Articolo 1 Emanazioni e modifiche
- Articolo 2 Principi Generali
- Articolo 3 Vincolo di Giustizia
- Articolo 4 Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale
- Articolo 5 Sistema di Giustizia e di Arbitrato per lo Sport istituito presso il CONI
- Articolo 6 Adesione ed Obblighi
- Articolo 7 Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati
- Articolo 8 Frode sportiva, illecito sportivo ed obbligo di denunzia
- Articolo 9 La Commissione Sportiva d’Appello
- Articolo 10 Il Giudice Sportivo
- Articolo 11 Il Procuratore Sportivo
- Articolo 12 Astensione e Ricusazione
- Articolo 13 Avvio del procedimento e giudizio di prima istanza
- Articolo 14 Il Giudizio di seconda istanza
- Articolo 15 Procedimento di revisione
- Articolo 16 Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive
- Articolo 17 Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati
- Articolo 18 Misura delle sanzioni – La continuazione
- Articolo 19 Tentativo di infrazione
- Articolo 20 Circostanze aggravanti
- Articolo 21 Circostanze attenuanti
- Articolo 22 Valutazione delle circostanze
- Articolo 23 Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti
- Articolo 24 Sospensione cautelare
- Articolo 25 La prescrizione
- Articolo 26 Notifiche
- Articolo 27 La Riabilitazione
- Articolo 28 Amnistie, Indulti e Grazia
Articolo 1 – Emanazioni e modifiche
1) Il Regolamento di Giustizia Sportiva è stato emanato dal Direttivo Nazionale.
2) Il Regolamento di Giustizia Sportiva può essere modificato solo con delibera del Direttivo Nazionale.
3) Le eventuali modifiche al Regolamento di Giustizia Sportiva sono sottoposte all’approvazione della Direttivo Nazionale nel rispetto delle normative CONI.
Articolo 2 – Principi generali
1) Gli Affiliati ed i Tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della correttezza e della rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale.
2) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento e delle disposizioni emanate dai competenti Organi Sportivi Nazionali, nonché l’osservanza dei principi derivanti dall’ordinamento giuridico-sportivo, l’esigenza di una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, l’esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di “fair play” e la decisa opposizione ad ogni forma di frode sportiva,di illecito sportivo, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti dagli Organi Nazionali di Giustizia Sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
3) Lo Stato riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento giuridico sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
4) Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili nelle forme di cui agli Articoli seguenti; sono garantiti il diritto di difesa e la possibilità di revisione del giudizio alle condizioni e nei casi tassativamente previsti.
5) Gli Affiliati ed i Tesserati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dalla dall’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dall’Organo Sportivo Nazionale di riferimento.
6) I Giudici Sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia e non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.
7) I componenti del Collegio Arbitrale istituito nell’ambito dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento non possono essere scelti fra i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva.
8) I Giudici Sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
9) Tutti i provvedimenti devono essere inseriti nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell’Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro 5 giorni dalla data in cui gli stessi sono passati in giudicato, se trattasi di decisioni definitive a carattere disciplinare, ed entro cinque giorni dalla loro emissione in caso di decisioni in materia di doping.
10) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
Articolo 3 – Vincolo di giustizia
1) I provvedimenti adottati dagli Organi dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento hanno piena e definitiva efficacia, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli Affiliati ed i Tesserati fatti salvi i
ricorsi ai Tribunali CONI di cui all’art. 5 punti 1-2-3-4-5.
2) Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell’ordinamento Sportivo nelle materie di cui all’Art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’Art. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Nazionali e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, nei modi e termini fissati nel presente Regolamento.
3) L’inosservanza della presente disposizione comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
Articolo 4- Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale
1) Tutti coloro che aderiscono all’ Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, riconoscendo l’assoluta necessità che le controversie originate dall’esercizio dell’attività sportiva siano risolte nell’ambito della comunità sportiva nazionale, accettano senza riserve di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie medesime, purché relative a diritti disponibili, per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli Organi Nazionali di Giustizia Sportiva e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.
2) Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e di due membri. Questi ultimi sono nominati, con scelta insindacabile, da ciascuna delle parti, con dichiarazione comunicata tramite lettera raccomandata all’altra parte ed alla Segreteria Nazionale. Tale dichiarazione dovrà contenere l’invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni. La dichiarazione della parte che chiede la formazione del Collegio deve contenere anche l’indicazione del proprio Arbitro nonché l’accettazione da parte di quest’ultimo.
3) Il Presidente è scelto d’accordo dagli Arbitri delle due parti. Nel caso di omessa nomina di uno degli Arbitri di parte o nel caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, alla designazione provvederà la Commissione Sportiva d’Appello su richiesta della controparte che abbia già provveduto alla nomina del proprio Arbitro.
4) Ove, per qualche ragione, venga a mancare definitivamente il Presidente o un membro del Collegio Arbitrale, si procederà alla sostituzione a norma dei precedenti Punti 2) e 3). Nell’ipotesi in esame gli atti già assunti mantengono piena validità e, pertanto, non possono essere rinnovati.
5) Agli Arbitri è affidato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a rapporti giuridici disponibili attraverso una composizione amichevole, conciliativa o transattiva della lite e, se necessario, anche attraverso un negozio di accertamento sul fondamento delle pretese delle due parti o di una sola di esse. In tal senso tutti coloro che, avendo aderito alle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, ritengano di ricorrere al giudizio arbitrale dichiarano di riconoscere che la composizione della vertenza avverrà mediante attribuzione alla propria volontà delle future determinazioni degli Arbitri come sopra scelti e nominati.
6) Nello svolgimento dei loro compiti gli Arbitri applicano di regola i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e, solo su espressa e concorde richiesta dei compromettenti, giudicano secondo equità.
7) Al fine di permettere il più completo e corretto giudizio sui fatti ciascuna parte ha facoltà di produrre – allegati alla istanza di arbitrato – memorie e documenti che dovranno essere scambiati con la controparte per le eventuali repliche. E’ consentita l’assistenza di un legale regolarmente iscritto all’albo professionale. Il Collegio può consentire audizioni di persone informate dei fatti, le cui dichiarazioni sono liberamente valutate. Le risultanze di procedimenti disciplinari eventualmente influenti hanno pieno valore di prova, al pari delle sentenze civili e penali della giurisdizione dello Stato, a condizione che siano divenute definitive e che entrambe le parti abbiano avuto in essi modo di interloquire.
8) La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e depositata entro venti giorni presso la Segreteria Nazionale, che ne invia immediatamente copia alle parti per conoscenza ed esecuzione. La decisione, sottoscritta dal Presidente e dai due componenti del Collegio, ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e diviene esecutiva con il deposito presso la Segreteria Nazionale. La decisione è valida anche se sottoscritta solo dalla maggioranza, purché si dia atto che essa è stata deliberata alla presenza di tutti, con l’espressa dichiarazione che il terzo componente non ha potuto o voluto sottoscriverla.
9) La decisione adottata dagli Arbitri, operando direttamente nella sfera negoziale delle parti, ha valore contrattuale nei rapporti tra le stesse. In caso di mancata ottemperanza alla medesima, la parte che vi abbia interesse è autorizzata a rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per l’adempimento, senza pregiudizio per l’azione disciplinare nei confronti dell’inadempiente.
10) Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.
Articolo 5– Sistema di Giustizia e di Arbitrato per lo Sport istituito presso il CONI
1) L’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento riconosce l’Alta Corte di Giustizia Sportiva, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e il Tribunale Nazionale Antidoping quali organi di giustizia e di arbitrato per lo sport istituiti presso il CONI ai sensi degli articoli 12 bis, 12 ter e 13 dello Statuto del CONI.
2) L’Alta Corte di Giustizia Sportiva costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale. Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall’Alta Corte di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell’Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva. L’Alta Corte provvede altresì all’emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una Federazione sportiva, tramite il Coni.
3) Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.
4) Con provvedimento del Consiglio Nazionale è istituito e regolamentato il Tribunale Nazionale Antidoping, deliberante sui ricorsi avverso le deliberazioni in materia degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali.
5) Sono recepiti i regolamenti emanati dal CONI in materia di modalità, termini e procedure dei giudizi da svolgersi dinnanzi a l’Alta Corte di Giustizia Sportiva, il Tribunale Nazionale di Arbitrato e il Tribunale Nazionale Antidoping per lo sport. Il procedimento presso il Tribunale Nazionale Antidoping è codificato dalle Norme Sportive Antidoping.
Articolo 6 – Adesione ed obblighi
1) Tutti coloro che intendono far parte della dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento devono aderirvi secondo le disposizioni previste nello Statuto e nel Regolamento Organico Nazionale e, per consapevole accettazione, assumono l’obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Nazionali. Sono, altresì, tenuti ad osservare ed applicare le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, unitamente al Codice di Comportamento Sportivo.
2) Gli Affiliati ed i Tesserati si impegnano ad operare con assoluta lealtà, probità e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell’attività svolta. Essi non possono avere relazioni sportive con Organizzazioni con le quali la dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento non abbia instaurato rapporti o convenzioni, non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Nazionali e gli Ufficiali di Gara e hanno l’obbligo di non rilasciare dichiarazioni, scritte o verbali, lesive dell’immagine della dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento, del prestigio, della dignità e dell’onorabilità delle Società Sportive e dei Tesserati.
3) Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti della dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.
Articolo 7- Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati
1) Gli Affiliati ed i Tesserati in genere rispondono normalmente a titolo di dolo o di colpa delle infrazioni personalmente commesse, fatte salve le disposizioni seguenti in tema di responsabilità oggettiva e\o presunta. I Dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società Sportive affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi. L’ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Nazionali competenti non può essere invocata a nessun effetto.
2) Gli Affiliati rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell’operato dei propri Rappresentanti, Dirigenti, Soci e Tesserati, nonché dei comportamenti degli accompagnatori e sostenitori. Essi rispondono, inoltre, del mantenimento dell’ordine pubblico nel corso delle competizioni da loro organizzate; in caso di incidenti, anche nelle immediate adiacenze dei luoghi di gara, la mancata preventiva richiesta della forza pubblica costituisce circostanza aggravante specifica in eventuale concorso con le aggravanti comuni dell’Art. 20 del presente Regolamento.
3) E’ fatto divieto agli Affiliati di erogare contributi, sovvenzioni o facilitazioni a soggetti che risultino destinatari dei provvedimenti di cui all’Art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994 n. 717, coordinato con la Legge di conversione 24 febbraio 1995 n. 45 recante: “Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche” o ad associazioni di tifosi delle quali faccia parte anche uno solo di tali soggetti. Il divieto è esteso ai soggetti ed alle associazioni di tifosi di cui facciano parte o abbiano fatto parte Persone e\o Società Sportive coinvolte in illeciti da doping, salvo che risulti poi inequivocabilmente accertata – con sentenza passata in giudicato- l’estraneità di tali Persone e\o Società Sportive ai fatti stessi.
4) Gli Affiliati si presumono responsabili degli illeciti sportivi che siano risultati o semplicemente potevano risultare a loro vantaggio, anche se commessi da persone a loro estranee, salvo che non forniscano la rigorosa prova della propria estraneità ai fatti relativi.
Articolo 8 – Frode sportiva, illecito sportivo ed obbligo di denunzia
1) La violazione di norme che regolano il tesseramento degli Atleti circa l’età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di Atleti non tesserati, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società Sportiva responsabile ed in particolare del Presidente, del Dirigente accompagnatore e dell’Insegnante Tecnico. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché, ai sensi dell’Art.1) della Legge 401\1989, l’offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione stessa. L’obbligo di denuncia vige per qualsiasi tipo di infrazione e non solo per quelle di illecito sportivo.
2) Ai fini dell’accertamento delle identità personali, dell’età o della cittadinanza fanno fede le carte d’identità, i passaporti, le patenti d’auto ed ogni altro valido documento di riconoscimento.
3) Rispondono di illecito sportivo gli Affiliati ed i Tesserati di cui al precedente Art. 7 che compiano o consentano, o non impediscano, che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un ingiusto vantaggio in classifica.
4) Il Tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con Affiliati o Persone che abbiano posto o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore Sportivo.
Articolo 9- La Commissione Sportiva d’Appello
1) La Commissione Sportiva d’Appello è composta di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dal Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento.
I componenti della Commissione Sportiva d’Appello devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza. Il mandato è quadriennale, è rinnovabile per un ulteriore quadriennio ed è indipendente dalla permanenza in carica del Direttivo Nazionale.
2) L’Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti, da nuova nomina. Il Collegio è sempre composto di 3 membri (Presidente e 2 Componenti).
3) La Commissione Sportiva d’Appello decide in via definitiva, salvo quanto previsto nell’Art. 5 del presente Regolamento, sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall’incolpato o dal Procuratore Sportivo. In quest’ultimo caso la decisone può essere riformata in senso più sfavorevole all’incolpato.
4) I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul periodico ciclostilato in proprio denominato “U Vastuni” .
Articolo 10 – Il Giudice Sportivo
1) Il Giudice Sportivo sono nominati dal Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento. Essi devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza. Il mandato è quadriennale, è rinnovabile ed è indipendente dalla permanenza in carica del Direttivo Nazionale.
2) Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore Sportivo.
3) Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore Sportivo.
4) I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul periodico ciclostilato in proprio denominato “U Vastuni”.
Articolo 11 – Il Procuratore Sportivo
1) Il Procuratore Sportivo sono nominati dal Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento.
Essi devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza. Il mandato è quadriennale, è rinnovabile ed è indipendente dalla permanenza in carica del Direttivo Nazionale.
2) Il Procuratore Sportivo, fatto salvo quanto attribuito alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in tema di doping:
a) riceve le denunzie ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;
b) istruisce le pratiche relative secondo le norme del presente Regolamento e promuove anche autonomamente l’azione disciplinare, investendone il Giudice Sportivo;
c) dispone l’archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare.
Avverso il provvedimento di archiviazione è ammesso ricorso da parte degli interessati.
d) può ricorrere alla Commissione Sportiva d’Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo;
e) presenzia, formulando proprie richieste, alle udienze del Giudice Sportivo ed a quelle della Commissione Sportiva d’Appello.
Articolo 12– Astensione e Ricusazione
1) Ciascun componente degli Organi Sportivi di Giustizia Sportiva può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle sue funzioni;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall’infrazione;
f) se nell’esercizio delle funzioni, e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
g) se un parente prossimo suo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Sportivo .
Ciascun componente degli Organi Sportivi di Giustizia Sportiva è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti Lettere a), b), c) , e) e g). Ha, inoltre, l’obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2) La dichiarazione di ricusazione, che può essere presentata anche dal Procuratore Sportivo, deve enunciarne i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall’interessato e presentata, insieme con i documenti che vi si riferiscono, all’organo giudicante competente, entro cinque giorni da quando l’interessato o il Procuratore vengono a conoscenza della composizione dell’Organo Giudicante; se tale composizione, per qualsiasi ragione, non è nota prima dell’udienza, l’eccezione deve essere fatta all’inizio dell’udienza medesima. Qualora la causa sia sorta o sia divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve in ogni caso essere proposta prima del termine dell’udienza. La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, fino al giorno precedente quello fissato per la decisione, qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto.
3) Sulla ricusazione e sostituzione decide la Commissione Sportiva d’Appello.
Se viene ricusato un componente della Commissione Sportiva d’Appello, sulla relativa domanda decide lo stesso organo con esclusione del membro interessato.
Se la ricusazione riguarda i componenti della Commissione, questi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità di età. Se riguarda il Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.
4) Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell’organo giudicante ricusato.
Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.
Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione deve contenere se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
5) Il provvedimento di accoglimento della istanza di ricusazione deve indicare il Giudice che sostituisce quello ricusato. Il nuovo membro resterà in carica per l’esame del solo caso di cui alla ricusazione.
6) In caso di rigetto, l’istante è tenuto al versamento di una somma determinata dal Direttivo Nazionale all’inizio di ogni quadriennio a titolo di penale.
7) I componenti dell’Ufficio di Procura non possono essere ricusati; tali componenti hanno l’obbligo di astenersi quanto esistono gravi ragioni di convenienza.
Articolo 13 – Avvio del procedimento e giudizio di prima istanza
1) Il Procuratore Sportivo instaura il procedimento disciplinare a seguito di:
a) atto ufficiale di un Organo, Struttura, Commissione o Ufficio Nazionale;
b) rapporto di un Ufficiale di Gara per violazioni commesse in occasione di manifestazioni sportive;
c) denunzia presentata da appartenenti all’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento;
d) ogni altra notizia di rilevanza disciplinare, da qualunque fonte provenga, purché identificata;
e) conoscenza diretta e personale dei fatti.
2) Gli atti ufficiali di un Organo, Struttura, Commissione o Ufficio Nazionale e i rapporti degli Ufficiali di Gara fanno fede della veridicità del loro contenuto fino a che non sia provata la falsità od inesattezza dei fatti attestati.
3) Tutte le denunzie e i rapporti vanno inviati al Procuratore Sportivo.
4) Il Procuratore Sportivo, in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare, dispone l’archiviazione.
5) Il Procuratore Sportivo, compiuti gli accertamenti preliminari necessari, acquisiti i documenti, promuove l’azione disciplinare contestando all’incolpato il/i capo/i d’imputazione relativo/i alla violazione che gli si attribuiscono.
I fatti addebitati devono essere esposti accuratamente e contenere precisi riferimenti alle normative specifiche che si assumono violate onde consentire l’approntamento delle proprie difese anche a chi non intenda rivolgersi ad un legale.
La contestazione deve contenere inoltre un termine non inferiore a venti giorni per l’invio delle difese stesse nonché l’avvertimento circa la facoltà di nominare un avvocato.
6) L’istruzione, in essa comprese le attività preliminari che procedono il procedimento dell’azione disciplinare si svolge attraverso l’acquisizione dei documenti esistenti sui fatti oggetto del procedimento, nonché attraverso l’escussione dei testi menzionati negli atti ufficiali e di quelli eventualmente indicati dall’incolpato nella prima difesa.
7) Il Procuratore Sportivo può acquisire dichiarazioni scritte dei suddetti testimoni in luogo dell’audizione orale, salvo a disporre quest’ultima se è opportuno o necessario. Gli Organi di Giustizia Sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’ Art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’Art. 114 dello stesso Codice.
Le copie degli atti trasmessi dal Magistrato dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.
E’ facoltà del difensore svolgere indagini per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito, da sottoporre sia al Procuratore Sportivo, sia al Giudice Sportivo investito del procedimento in primo grado perché ne tengano conto ai fini delle loro determinazioni.
8) Conclusa l’istruttoria, il Procuratore Sportivo rimette gli atti al Giudice Sportivo con le proprie richieste. La Segreteria degli Organi di Giustizia trasmette, quindi, all’incolpato copia conforme della richiesta di rinvio a giudizio o di proscioglimento. Non può essere superato, in alcun caso, il termine di tre mesi dall’inizio delle indagini.
9) Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore Sportivo. Il Giudice Sportivo, se ritiene di poter decidere sulla scorta degli elementi acquisiti, fissa la data dell’udienza che va comunicata almeno cinque giorni prima all’incolpato, che può fare immediata richiesta di essere personalmente sentito,eventualmente con l’assistenza di un Avvocato. L’incolpato ha il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.
10) La sentenza conclusiva, concisamente ma compiutamente motivata, deve essere notificata all’incolpato, al Procuratore Sportivo, al Comitato Regionale di appartenenza del tesserato o affiliato, agli Enti di Promozione Sportiva, e pubblicata sul periodico ciclostilato in proprio denominato “U Vastuni”.
Non può essere superato, in alcun caso il termine di tre mesi tra la richiesta di rinvio a giudizio ed il deposito della sentenza.La lettura del dispositivo e della motivazione equivale a notificazione per le parti presenti in udienza.
11) La decisione di primo grado è immediatamente esecutiva. Il Presidente della Commissione Sportiva d’Appello, sentito il parere vincolante degli altri componenti, su istanza motivata dell’interessato medesimo, può sospenderne l’esecuzione qualora ricorrano gravissimi, giustificati e comprovati motivi.
12) Le controversie sono discusse in pubblica udienza, salvo che non sia diversamente disposto dall’Organo giudicante per motivi attinenti i contenuti delle questioni da trattare.
Articolo 14 Il Giudizio di seconda istanza
1) Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso ricorso alla Commissione Sportiva d’Appello da parte dell’incolpato o del Procuratore Sportivo, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento; Le stesse parti possono, inoltre, proporre appello incidentale nel termine di venti giorni dalla notifica dell’appello di controparte. Per l’appello incidentale si applicano le modalità procedurali previste per l’appello.
L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia allo stesso.
I procedimenti disciplinari relativi ai casi di antidoping sono di competenza della Commissione Sportive d’Appello.
2) Il ricorso, accompagnato dalla quota stabilita dal Direttivo Nazionale all’inizio del quadriennio olimpico, deve contenere gli estremi della decisione impugnata, i motivi specifici dell’impugnazione, le eventuali richieste di essere sentiti dalla Commissione e la firma dell’appellante.
Per le Società Sportive è legittimato a proporre il ricorso, a pena di inammissibilità, il legale rappresentante pro-tempore. La rappresentanza legale è desunta dall’ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso gli Uffici Nazionali per l’anno sportivo in cui il ricorso è proposto.
3) Il ricorrente non può dedurre in appello nuove domande, nuove questioni o nuove prove che, se proposte, devono essere rigettate d’ufficio. Esse sono deducibili se egli dimostri di non aver potuto prospettarle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile.
La Commissione Sportiva d’Appello può disporre d’ufficio soltanto accertamenti e mezzi di prova che appaiano assolutamente indispensabili per la corretta decisione.
Ulteriori mezzi di prova possono essere nuovamente chiesti soltanto quando la relativa istanza, già proposta in primo grado, sia stata rigettata.
Con l’appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4) La Commissione Sportiva d’Appello:
a) se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dell’appellante, salvo che non vi sia espressa istanza nell’appello incidentale del Procuratore Sportivo;
b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al Giudice Sportivo per un nuovo giudizio;
c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
d) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all’organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
e) se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all’organo di primo grado per un nuovo esame del merito;
f) se rileva che l’appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale;
g) se lo ritiene assolutamente necessario, dispone di ufficio la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
5) Il rigetto del ricorso comporta automaticamente l’esecuzione della decisione che sia stata sospesa ai sensi dell’Art. 13), Punto 11) e l’incameramento della relativa quota, che, invece, va restituita in caso di accoglimento del ricorso.
6) Le decisioni emesse in seconda istanza sono inappellabili e definitive, salvo il disposto del precedente Art. 5 comma 5, del successivo Art. 15 e salvo quanto stabilito dalle Norme Sportive Antidoping.
E’ fatta salva la facoltà di ricorrere al Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport del CONI, o, secondo le rispettive competenze, all’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI nei termini e modalità stabiliti dagli Artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del CONI e dai relativi Regolamenti.
7) Il procedimento di appello deve concludersi nel termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’impugnazione, salvo quanto stabilito dalle Norme Sportive Antidoping.
8) Le controversie sono discusse in pubblica udienza salvo che non sia diversamente disposto dall’Organo giudicante per motivi attinenti i contenuti delle questioni da trattare.
9) Per il giudizio di seconda istanza si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento di prima istanza.
Articolo 15 – Procedimento di revisione
1) Le sentenze divenute definitive possono essere oggetto di revisione:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza irrevocabile emessa dagli Organi dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento;
b) se dopo la sentenza sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente l’insussistenza del fatto o, qualora l’esistenza di questo non sia dubbia, che l’incolpato non lo ha comunque commesso;
c) se, in particolare, la sentenza fu pronunziata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio.
2) L’istanza di revisione deve essere inoltrata, anche a mezzo di procuratore speciale, alla Commissione Sportiva d’Appello, anche se la sentenza passata in giudicato è stata emessa dal Giudice di prima istanza. Se proposta dal Procuratore Sportivo, deve essere senza ritardo notificata all’interessato. L’istanza è dichiarata irricevibile qualora non venga versata contestualmente la relativa quota stabilita dal Direttivo Nazionale all’inizio del quadriennio olimpico, rimborsabile in caso di accoglimento.
3) Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se comprovati, che il sanzionato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali l’esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa, della pena.
L’istanza di revisione è proponibile senza limiti di tempo e anche se la sanzione è stata interamente espiata.
4) La richiesta deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla Commissione Sportiva d’Appello.
La richiesta è dichiarata inammissibile se proposta fuori dei casi previsti o se manifestamente infondata.
La Commissione Sportiva d’Appello ha facoltà, in ogni stato della procedura e con ordinanza motivata, di sospendere l’esecuzione della sanzione in corso.
5) L’istanza va notificata dalla parte istante al Procuratore sportivo, che ha facoltà di intervenire in ogni fase del giudizio.
6) In caso di accoglimento della richiesta di revisione l’organo suddetto revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile. Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell’ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.
Articolo 16 – Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive
1) Le sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive sono:
a) l’ammonizione;
b) l’ammenda, da € 100,00 a € 1.000,00, in caso di violazioni commesse dagli Organi Direttivi Sociali, dai Soci o dai sostenitori delle Società Sportive, da pagarsi entro trenta giorni dalla notifica;
c) la squalifica, da un mese a quattro anni, in caso di violazioni commesse dagli Organi Direttivi Sociali,dai Soci o dai sostenitori delle Società Sportive;
d) la radiazione può essere comminata per gravissime infrazioni che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell’ambito dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento.
Articolo 17 – Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati
1) Le sanzioni disciplinari a carico delle Persone sono:
a) l’ammonizione;
b) la squalifica da un mese a quattro anni;
c) la radiazione può essere comminata per gravissime infrazioni che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell’ambito della all’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento;
2) la violazione delle norme sul doping comporta l’applicazione delle sanzioni previste nelle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.
Articolo 18 – Misura delle sanzioni – La continuazione
1) La qualità e la misura delle sanzioni sono stabilite dagli Organi giudicanti a seconda della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti per cui si procede, tenuto conto dell’eventuale recidiva. Gli Affiliati ed i Tesserati che dopo essere stati condannati per un’infrazione ne commettono un’altra vengono considerati recidivi e possono essere sottoposti ad un aumento di pena fino alla metà della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2) La pena può essere aumentata fino alla metà:
a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l’esecuzione della pena,
ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate alle lettere precedenti, l’aumento della sanzione può essere sino alla metà.
3) Se il recidivo commette un’altra infrazione l’aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
4) In nessun caso l’aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
5) Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
6) Se in uno stesso processo una persona o società è giudicata per più violazioni che appaiono evidentemente unite da un medesimo disegno illecito si applica la sanzione ritenuta equa per la violazione che il giudice ritiene più grave aumentata fino a 3 volte.
7) La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8) La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
Articolo 19 – Tentativo di infrazione
L’Affiliato od il Tesserato che compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è, comunque, responsabile è punito, se l’azione non si compie o se l’evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l’infrazione fosse stata consumata o l’evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla misura stabilita per l’infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un’infrazione diversa.
Articolo 20 – Circostanze aggravanti
Costituiscono circostanze aggravanti:
a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
b) aver danneggiato persone o cose;
c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all’ organizzazione;
d) aver agito per motivi futili o abietti;
e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli Organi Nazionali o di qualsiasi altro Tesserato;
g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
h) aver l’infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell’ordine pubblico;
i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’illecito commesso;
j) aver commesso l’illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
Articolo 21 – Circostanze attenuanti
1) Costituiscono circostanze attenuanti:
a) aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l’evento, unitamente all’azione od omissione del colpevole;
c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione;
d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2) Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel Punto precedente, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
Articolo 22 – Valutazione delle circostanze
1) Le circostanze attenuanti o che escludono le sanzioni sono valutate dall’Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2) Le circostanze aggravanti sono valutate dall’Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili soltanto se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3) Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.
Articolo 23 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti
1) L’Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un’infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2) Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo delle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
3) Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l’infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
4) Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l’infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
Articolo 24 – Sospensione cautelare
1) Il Giudice Sportivo, nei casi di particolare gravità, di reiterate violazioni o di gravi indizi di colpevolezza, può disporre per l’esigenza di garantire il non inquinamento delle prove, con provvedimento motivato su richiesta del Procuratore Sportivo, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva degli Affiliati e dei Tesserati nei confronti dei quali è in corso un procedimento disciplinare.
2) Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso al Presidente della Commissione Sportiva d’Appello, che dovrà pronunciarsi entro quindici giorni, sentito il parere vincolante degli altri componenti, salvo quanto disposto dalle vigenti Norme Antidoping del CONI.
3) Il ricorso, compiutamente motivato, deve essere inviato, unitamente alla documentazione probatoria, alla Segreteria degli Organi di Giustizia mediante lettera raccomandata, nel termine di dieci giorni dalla ricevuta notizia del provvedimento che si intende impugnare.
4) Il provvedimento positivo di sospensione deve contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
· generalità dell’incolpato;
· descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;
· motivazione, contenente l’indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l’adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l’adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
· esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
· data di scadenza della misura cautelare;
· la data e la sottoscrizione del Giudice Sportivo che emette il provvedimento.
5) I periodi di sospensione già sofferti devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
6) Tutti i provvedimenti di sospensione cautelare perdono efficacia trascorsi sessanta giorni dalla loro emissione e non sono rinnovabili. La sospensione può essere revocata o
modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.
7) Sono fatte salve le Norme Antidoping del CONI, che prevalgono su quelle di cui ai precedenti Punti da 1) a 6) in caso di contrasto.
Articolo 25 – La prescrizione
1) Le infrazioni si prescrivono in due anni. Le infrazioni per illecito sportivo e gli illeciti da doping si prescrivono in otto anni. I termini di cui sopra decorrono, per l’infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole.
2) Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.
3) Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna di primo grado. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
Sono cause interruttive:
a) l’interrogatorio davanti al Procuratore Sportivo;
b) l’invito a presentarsi davanti al Procuratore Sportivo per rendere l’interrogatorio;
c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
d) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.
Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nel Punto 1) possono essere prolungati oltre la metà.
4) La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’incolpato.
Articolo 26 – Notifiche
1) Le notifiche sono curate dalla Segreteria degli Organi di Giustizia.
2) La Segreteria degli Organi di Giustizia affianca l’attività degli Organi Sportivi di Giustizia Sportiva, eseguendone le disposizioni necessarie per il loro corretto funzionamento.
3) Salvo che non sia necessario disporre, per particolari motivi di urgenza, il mezzo telegrafico, le notifiche si eseguono, di norma, tramite il servizio postale con lettera raccomandata e avviso di ricevimento all’indirizzo della Società Sportiva di appartenenza ed al domicilio del Tesserato dichiarato e noto all’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento. Per le notifiche contenuti in plichi “in giacenza per mancato ritiro” esse si ritengono validamente eseguite alla data del primo tentativo vano di consegna all’interessato. La notifica dei provvedimenti degli Organi Sportivi di Giustizia Sportiva si esegue mediante deposito presso la Segreteria degli Organi di Giustizia. Ai fini della decorrenza di tutti i termini menzionati negli Articoli che precedono, si considera come data di spedizione quella risultante dal timbro postale e come data di ricezione quella attestata dalla cartolina di ricevimento.
4) Tutti i termini sopra stabiliti per la presentazione di ricorsi e reclami sono perentori, nel senso che, una volta decorsi, non è consentito ad alcuno, per nessuna ragione, rinnovarli o prorogarli.
Articolo 27 – La Riabilitazione
1) La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2) Il provvedimento è emesso dalla Commissione Sportiva d’Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:
a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia
estinta;
b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3) Nell’istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al Punto precedente. La Commissione Sportiva d’Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all’accertamento del concorso dei suddetti requisiti. La Commissione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza. La decisione è depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, che provvede alla trascrizione nel casellario federale e a darne comunicazione all’istante a mezzo lettera raccomandata e avviso di ricevimento, nel termine di sette giorni.
4) Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
5) La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell’ipotesi in cui venga condannato per l’uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione Sportiva d’Appello su ricorso del Procuratore Sportivo, comunicato all’interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice Sportivo che commina la nuova condanna.
Articolo 28 – Amnistie, indulti e grazia
1) L’amnistia è un atto di clemenza generale con il quale l’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento rinuncia all’applicazione della sanzione, facendone cessare l’applicazione. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. L’amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
2) L’amnistia può essere concessa dal Direttivo Nazionale in occasioni eccezionali.
L’estinzione dell’infrazione per effetto dell’amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
3) Il Direttivo Nazionale indica la decorrenza dell’amnistia stessa.
Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia l’Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
4) L’indulto, salvo diversa previsione nel provvedimento concessivo, non estingue le sanzioni accessorie, può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi salvo, che il provvedimento disponga diversamente.
L’indulto, atto di clemenza generale, commuta, in tutto o in parte, la sanzione irrogata in altra più lieve, ma non opera direttamente sull’illecito, che non si estingue.
5) La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Direttivo Nazionale, salvo che questa non stabilisca una data diversa. Nel concorso di più illeciti disciplinari, l’indulto si applica una sola volta sul cumulo delle sanzioni non ancora eseguite o in corso di esecuzione.
6) La grazia è un provvedimento di carattere particolare a beneficio di singole persone.
Competente a concedere la grazia è il Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento;
7) La grazia opera unicamente sulla sentenza irrevocabile di condanna, attraverso l’estinzione in tutto o in parte della relativa sanzione ovvero attraverso la commutazione della sanzione irrogata in altra di tipo diverso e comunque meno grave. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento concessivo disponga diversamente.
8) L’istanza può essere proposta per iscritto dall’interessato al Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento dopo che sia stata scontata almeno la metà della sanzione. L’istanza deve essere trasmessa per raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata al Presidente dell’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento.
9) Nei casi di radiazione il provvedimento può essere adottato solo su formale domanda
dell’interessato diretta ad ottenere la riammissione all’Associazione Nazionale Bastone Siciliano e/o dell’Organo Sportivo Nazionale di riferimento e non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
10) Il provvedimento di amnistia, indulto o grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
Norma finale
Il presente Regolamento, nel rispetto delle normative C.O.N.I., entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Direttivo Nazionale.
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